Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20432 del 27/01/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20432 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Lione Feliche, nato a Caracas (Venezuela) il 6/12/1965,

avverso la sentenza del 21/06/2012 del Tribunale di Vasto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
Gabriele Mazzotta, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
per estinzione del reato a seguito di prescrizione;
rilevato che il difensore dell’imputato non è comparso.

RILEVATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 21 giugno 2012 depositata il 20
luglio successivo, nel rispetto del termine di trenta giorno indicato nel pubblicato
dispositivo, ha condannato Lione Feliche, con le riconosciute attenuanti
generiche, alla pena di euro duecento di ammenda per il reato previsto dagli
artt. 81 capoverso e 660 cod. pen., perché, in tempi diversi e in esecuzione del
medesimo disegno criminoso, avrebbe recato molestia e disturbo a Pietropaolo

Data Udienza: 27/01/2015

Federica, col mezzo del telefono, importunandola insistentemente con profferte
amorose; in Scemi, in data anteriore e prossima al 17 ottobre 2007.

2. Ricorre per cassazione l’imputato personalmente per chiedere
l’annullamento senza rinvio della predetta sentenza, essendo il reato estinto per
decorso del termine massimo di prescrizione nelle more tra il deposito della
sentenza in data 20 luglio 2012 e la notificazione dell’estratto di essa alla sua

termine quinquennale massimo di prescrizione del contestato reato
contravvenzionale, scaduto il 17 ottobre 2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorso per cassazione, presentato il 17 aprile 2013, è fondato sul solo
rilievo della intervenuta estinzione del reato il 17 ottobre 2012, per decorso del
termine di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza impugnata (21 giugno
2012 con tempestivo deposito della motivazione il successivo 20 luglio nel
termine indicato), ma prima della data di notificazione dell’estratto della
medesima sentenza all’imputato contumace, avvenuta il 18 marzo 2013.
Al suddetto dato fattuale consegue la declaratoria di inammissibilità del
ricorso alla luce dei condivisi principi di diritto fissati dalla costante
giurisprudenza di questa Corte sotto due concorrenti profili.
1.1. Si è, infatti, rilevato, sotto un primo profilo, che la pubblicazione (art.
545 cod. proc. pen.) e il deposito (art. 548 cod. proc. pen.) della sentenza hanno
finalità diverse, poiché la prima, che garantisce l’immediatezza della
deliberazione stabilita dall’art. 525 cod. proc. pen., conclude la fase della
deliberazione in camera di consiglio e consacra, attraverso il dispositivo redatto e
sottoscritto dal presidente, la decisione definitiva non più modificabile in
relazione alla pretesa punitiva, mentre il secondo serve a mettere l’atto,
contenente l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione
stessa è fondata, a disposizione delle parti e segna i tempi della impugnazione in
determinati casi (Sez. 6, n. 9984 del 23/06/1993, dep. 08/11/1993, Bernardi e
altri, Rv. 196173; Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, dep. 06/04/2000, Cannella,
Rv. 215835), e si è, per l’effetto, rimarcato che, ai fini del computo della
eventuale prescrizione, deve essere preso in considerazione il momento della
lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche nel caso in cui non sia
data contestuale lettura della motivazione, e non quello successivo del deposito
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cc

persona, rimasta contumace in giudizio, avvenuta il 18 marzo 2013, ben oltre il

della sentenza stessa (Sez. 3, n. 12823 del 20/10/1980, dep. 03/12/1980,
Garetti, Rv. 146949; Sez. 5, n. 46231 del 04/11/2003, dep. 02/12/2003,
Bertolino, Rv. 227575; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, dep. 10/05/2011,
Morra, Rv. 250328); e, a maggiore ragione, non il momento successivo della
notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza, come dedotto nel caso in
esame.
1.2. Si è affermato, sotto un secondo profilo, che è inammissibile il ricorso

maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione e che sia
privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della
specificità dei motivi enunciato nell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen. ed esula dai
casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso
codice (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, dep. 11/09/2001, Cavalera, Rv.
219531; Sez. 1, n. 43927 del 23/10/2001, dep. 06/12/2001, Madorno, Rv.
220392; Sez. 5, n. 12176 del 18/02/2002, dep. 28/03/2002, La Gatta, Rv.
221146; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, non
massimata sul punto, sub 9, primo periodo della motivazione).

2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in mille euro, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod.
proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 27 gennaio 2015.

per cassazione che sia proposto unicamente per far valere la prescrizione

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