Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20432 del 22/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20432 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AMOIA ANGELO nato il 28/01/1967 a GIOVINAZZO
MASTROPASQUA PASQUALE nato il 11/09/1986 a MOLFETTA

avverso la sentenza del 24/01/2017 della Corte d’appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca
Zacco che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Udito l’Avv. Francesco Mastro, per l’imputato Amoia, che ha concluso
riportandosi ai motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza in data 24/1/2017, in parziale
riforma della sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Gup del
Tribunale di Trani, in data 3/3/2016, rideterminava la pena inflitta agli imputati
Angelo Amoia e Pasquale Mastropasqua, per i reati di rapina aggravata, lesioni
aggravate, ricettazione e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale
di p.s.
2.

Propongono ricorso per cassazione le difese degli imputati.

Data Udienza: 22/01/2018

3.1. La difesa dell’imputato Angelo Amoia con il primo motivo di ricorso
deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi
dell’art. 606, lett. E) cod. proc. pen., in relazione all’affermazione di
responsabilità dell’imputato per il reato di rapina; rileva il ricorrente che il
riconoscimento dell’imputato, quale autore della rapina, sarebbe dovuto
discendere dalla visione diretta delle videoriprese acquisite ad opera del Giudice
di merito, attività invece omessa; di qui, la contraddittorietà e illogicità della
decisione impugnata, che si era invece fondata solo sul riconoscimento

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la contraddittorietà e la
manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. E) cod. proc.
pen., in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di lesioni
aggravate; sottolinea il ricorrente che le prove raccolte documentavano e
dimostravano al più il contributo dell’Amoia, individuato con le dubbie modalità
censurate con il primo motivo di ricorso, nel caricare la refurtiva, mentre la
condotta aggressiva posta in essere dal correo era completamente sganciata da
ogni eventuale programma concordato per l’esecuzione della rapina.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la contraddittorietà e la
manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. E) cod. proc.
pen., nella parte relativa all’affermazione di responsabilità per il delitto di
ricettazione; evidenzia il ricorrente che dagli atti non è possibile trarre elementi
dimostrativi della consapevolezza dell’imputato in ordine alla provenienza
delittuosa della vettura condotta dal complice.
4. La difesa del Mastropasqua ha proposto ricorso affidato ad un unico
motivo. Deduce il ricorrente l’erronea applicazione della norma di cui all’art. 63
n. 4 cod. pen., in relazione alle modalità di individuazione della pena più grave
da applicare all’esito del calcolo delle circostanze aggravanti contestate;
nell’individuare la pena per il delitto di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, 3
comma, cod. pen., la Corte aveva fatto riferimento alla giurisprudenza di
legittimità che, nell’ipotesi di concorso di circostanze ad effetto speciale, impone
di determinare la pena nel minimo nella misura più elevata prevista tra le
diverse circostanze da valutare; rilevava che la pena base fissata dalla Corte era
di gran lunga superiore al minimo edittale previsto per la rapina, aggravata dalla
recidiva reiterata, avendo la Corte aumentato di 1/3 la pena di 5 anni di
reclusione, per effetto della recidiva contestata; inoltre, la Corte aveva operato
altresì l’aumento facoltativo di 1/3 ai sensi dell’art. 63, 4 comma cod. pen.,
senza fornire alcuna motivazione sul punto.

2

dell’imputato ad opera degli agenti di polizia giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.
2.1. Quanto al primo motivo di ricorso proposto dall’Amoia, lo stesso è
assolutamente generico e, in quanto tale, inammissibile; la censura del
ricorrente, già proposta con i motivi di appello, non si confronta con la
motivazione della Corte che ha dato conto dei motivi per i quali ha ritenuto

immagini (sottolineando l’appartenenza degli agenti al Comando dei CC. del
luogo ove risiedeva l’Amoia, soggetto pregiudicato e sottoposto alla sorveglianza
speciale e, in quanto tale, noto alle forze dell’ordine del luogo, nonché la
specifica circostanza documentata in atti dell’aver l’imputato, prima di eseguire
la rapina, abbassato la calzamaglia sul volto, così rendendo visibile le
caratteristiche del viso e consentendo di essere riconosciuto).
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non
proposto con i motivi di appello, senza individuare il punto della motivazione in
cui si apprezzerebbe il vizio lamentato, introducendo assunte violazioni di legge
(quanto al concorso nel delitto di lesioni aggravate, all’applicabilità del disposto
dell’art. 116 cod. pen., alla mancata considerazione del minimo contributo
rilevante ai sensi dell’art. 114 cod. pen.), non censurate con l’atto di appello.
2.3. Il terzo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile, in quanto non
consentito e comunque generico. Con l’atto di appello, la difesa dell’imputato
aveva censurato l’affermazione di responsabilità dell’Amoia, quanto al delitto di
ricettazione contestato, esaltando l’assenza di prova in ordine al possesso della
vettura da parte dell’imputato, rivenuta nella disponibilità del coimputato
Mastropasqua.
E’ evidente, dunque, la diversità dell’oggetto della censura formulata con il
motivo di ricorso, che concerne il difetto di prova dell’elemento psicologico del
reato ritenendo indimostrata la consapevolezza dell’imputato in ordine alla
provenienza delittuosa della vettura. In ogni caso, la motivazione della sentenza
impugnata dà conto degli argomenti logici che conducono a ritenere la
sussistenza in capo all’imputato della consapevolezza della provenienza
delittuosa della vettura, essendo stata da entrambi utilizzata per raggiungere da
Giovinazzo – ove risiedevano entrambi gli imputati – il luogo ove avrebbero
consumato la rapina – Molfetta – , nella ragionevole previsione che l’uso di
un’autovettura rubata costituisca uno dei mezzi necessari per assicurarsi la fuga,
rendendo difficoltosa e ostacolando l’individuazione di coloro che fanno uso del
mezzo.

3

attendibile il riconoscimento operato dai verbalizzanti grazie alla visione delle

3.

Il motivo di ricorso proposto dall’imputato Mastropasqua è

manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, muove da un presupposto del
tutto errato e insussistente; ritiene, infatti, che la Corte d’appello abbia
determinato la pena per il delitto di rapina, apportando sulla pena base
determinata alla stregua delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità
(Sezioni unite, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664), pena pari ad
anni 5 di reclusione, un aumento di 1/3 – aumento indicato alternativamente nel
ricorso prima quale effetto dell’applicazione della recidiva (prima pagina del

cod. pen. (terza pagina del ricorso) – giungendo alla pena di anni 6 e mesi 8 di
reclusione.
La lettura della motivazione della sentenza impugnata, al contrario, indica
chiaramente il percorso logico seguito dai giudici di merito: la Corte d’appello ha
in primo luogo chiarito l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado,
nell’individuare come più grave l’aumento sulla pena base della rapina quello di
cui all’art. 628, 3 comma cod. pen., fissando però la pena per il reato così
aggravato in quella di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa
(inferiore quanto alla pena detentiva al minimo della pena risultante
dall’aumento per la recidiva reiterata, che avrebbe comportato la determinazione
del minimo edittale nella misura di anni 5 di reclusione, così contraddicendo
l’insegnamento della corte di legittimità desumibile dalla pronuncia a Sezioni
unite Indelicato, cit.) e poi aumentando la pena di anni 3 di reclusione ed euro
800 di multa, per effetto della recidiva reiterata, così violando la disposizione
dell’art. 63, 4 comma cod. pen. (che impone di applicare un solo aumento, per la
circostanza che comporti la determinazione della pena nella misura più grave).
Quindi, richiamati gli indici di cui all’art. 133 cod. pen., la Corte ha
determinato la pena per il delitto di rapina, considerando i limiti edittali minimi e
massimi indicati dall’art. 628, 3 comma cod. pen., fissando la pena in quella di
anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.400 di multa, senza alcun riferimento ad
aumenti né per la contestata recidiva, né in relazione all’aumento facoltativo ex
art. 63, 4 comma, cod. pen.; l’operazione è del tutto legittima e non confligge
con la statuizione di primo grado giungendo, prima di apportare gli aumenti per i
delitti avvinti dal vincolo della continuazione, ad una pena inferiore a quella
fissata dal giudice di primo grado (anni 7 e mesi 6 di reclusione e euro 2.000 di
multa).
4. All inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della

4

ricorso), poi come conseguenza dell’aumento facoltativo ex art. 63, 4 comma,

somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di euro duemila a favore
della cassa delle ammende.

Il Consigli
Seni.

ente

estensore
Paola

Ant

estipino

Così deciso il 22/1/2018

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