Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20431 del 22/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20431 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
APRILE FORTUNATO nato il 22/08/1987 a NAPOLI

avverso la sentenza del 06/12/2016 della Corte d’appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca
Zacco che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso
Udito l’Avv. Marsico Bisegna che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza in data 6/12/2016, riformava
parzialmente, quanto alla misura della pena, la condanna pronunciata dal
Tribunale di Firenze, in data 16/12/2015, nei confronti di Fortunato Aprile in
relazione ai reati di cui agli artt. 628, comma 3, n. 1 e 648 c.p.
2. L’affermazione di responsabilità dell’imputato (che aveva agito con un
complice) era scaturita dalle indicazioni fornite da un teste (Lisi Gabriele),
presente davanti all’ingresso del supermercato ove i due malviventi avrebbero
compiuto la rapina; il teste aveva riconosciuto nel viso dei due rapinatori quello
di due persone da lui conosciute, il primo perché residente nello stesso quartiere

Data Udienza: 22/01/2018

di Firenze e da lui conosciuto da oltre venti anni, il secondo – ossia l’odierno
ricorrente – che ricordava di aver incontrato in un periodo di detenzione comune
nella Casa circondariale di Sollicciano (nel corso del quale anche il primo
malvivente era lì detenuto).
3.1. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato.
3.2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione di legge,
in relazione alle norme relative alla valutazione della prova e al contenuto della
sentenza (artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen.), e il conseguente vizio per
manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’affermata responsabilità

dell’imputato per il delitto di rapina aggravata; a fronte delle specifiche deduzioni
contenute nell’atto di appello, che riguardavano l’inattendibilità delle
dichiarazioni rese dal teste, la sentenza impugnata non aveva fornito una
coerente risposta a quelle doglianze; in particolare, dinanzi alla documentata
inesistenza delle occasioni di incontro nel carcere (coincidente con la
frequentazione della sala colloqui) tra il Lisi e l’Aprile, indicate dal teste come
l’opportunità che aveva consentito di identificare il soggetto come tale
“Fortunato”, la sentenza impugnata aveva svilito tale carenza ritenendola
irrilevante; per superare poi tale contrasto logico aveva indicato in altre
condizioni (la frequenza di attività comuni nel carcere, di occasioni di
socializzazione) quelle che avrebbero potuto consentire al Lisi di conoscere
l’imputato; ciò nuovamente in contrasto con gli stessi dati di prova acquisiti, ed
esattamente con le stesse dichiarazioni del teste, che aveva escluso la possibilità
di incontrare sia il Lisi che l’altro complice (anch’egli detenuto nello stesso
carcere e nelle medesime epoche) in luoghi diversi da quelli indicati, poiché
l’unica occasione di incontro era quella della frequentazione comune della sala
colloqui o della sala avvocati.
Analogo vizio della motivazione veniva denunciato in relazione alla
valutazione dei dati ottenuti attraverso l’esame del telefono cellulare del
complice: da quei dati poteva provarsi che l’Aprile fosse a Firenze nel giorno
della commessa rapina e che avesse avuto contatti telefonici con il terzo
soggetto, indicato come correo dal teste Lisi; ma da quei dati non poteva essere
tratta alcuna informazione che collegasse la persona dell’imputato alla
realizzazione della condotta di reato.
Ulteriore argomento di censura atteneva alla motivazione che aveva ritenuto
insufficiente a fornire un credibile alibi all’imputato la circostanza che egli,
residente a Napoli, si trovasse a Firenze il giorno della rapina in quanto in quella
città era degente un fratello dell’imputato (circostanza che veniva chiesto di
documentare mediante la rinnovazione dell’istruttoria, attività non ammessa
dalla Corte d’appello); in tal modo la Corte aveva illogicamente ritenuto che una

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,

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spiegazione alternativa a quella contenuta nell’ipotesi di accusa non potesse
formare oggetto di prova. In diretta connessione, anche la valutazione del
contenuto degli sms e delle comunicazioni rilevate tra l’imputato e il malvivente
identificato come autore della rapina, era viziata perché non era stata valutata la
plausibile alternativa che quelle comunicazioni riguardassero la presenza a
Firenze dell’Aprile per il fine indicato (considerando che la stessa linea urbana di
trasporti indicata in un sms dall’Aprile, congiunge la stazione ferroviaria sia con il
quartiere ove era sita l’abitazione del complice, sia con l’ospedale ove l’Aprile

3.3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la manifesta
illogicità della motivazione, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di
rinnovazione dell’istruttoria mediante l’ascolto del teste Lisi; rileva il ricorrente
che le evidenti contraddizioni tra le dichiarazioni del teste, in ordine alla genesi
della conoscenza personale dell’imputato, e i documenti prodotti dalla difesa
imponevano la rinnovazione dell’assunzione della prova, evidentemente decisiva
poiché su di essa si fondava l’attribuzione del fatto alla persona dell’imputato.
3.4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione della
legge penale, in relazione al disposto dell’art. 648 cod. pen., la violazione della
legge processuale ai sensi dell’art. 606 lett. C) cod. proc. pen., con riferimento
agli artt. 192 e 546, 533 cod. proc. pen., e il vizio di carenza di motivazione; la
sentenza della Corte aveva riconosciuto il fondamento della responsabilità
dell’imputato nell’accordo criminoso raggiunto per commettere il reato tra l’Aprile
e il Firinu, accordo che doveva comprendere anche l’uso dello scooter di
provenienza delittuosa, necessario per raggiungere il luogo di consumazione e
per garantirsi un’immediata via di fuga; al contrario, i dati processuali
attestavano che l’Aprile di certo era sopraggiunto a Firenze, lo scooter era
condotto dal Firinu e l’unico dato riferibile all’Aprile sarebbe stato quello di aver
preso posto sullo scooter, sicché la motivazione sul punto era evidentemente
carente, in quanto affetta d vizi logico giuridici.
3.5. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’erronea
applicazione dell’ art. 62 bis cod. pen. e il conseguente vizio di manifesta
illogicità della motivazione; il diniego delle circostanze attenuanti generiche era
stato fondato sull’esistenza di numerosi precedenti penali e sul comportamento
processuale, ritenuto non corretto; il primo dato non era necessariamente
rilevante come situazione ostativa, mentre del secondo elemento non veniva
offerta alcuna specifica individuazione; inoltre la Corte aveva ignorato i dati
positivi indicati dall’appellante senza valutarne l’eventuale peso nel giudizio sul
riconoscimento delle circostanze attenuanti.

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aveva indicato essere stato degente il fratello).

3.6. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente censura la determinazione
della misura della pena operata dal giudice di merito, sia in ordine alla pena per
il delitto più grave di rapina, sia per l’aumento apportato per il delitto satellite.
3.7. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente censura la ritenuta
sussistenza dei presupposti per valutare la recidiva contestata, avendo la Corte
adottato una motivazione puramente formale e di stile.

1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, logicamente connessi tra loro,
sono fondati.
1.2. La motivazione della sentenza impugnata, pur affermando l’attendibilità
delle dichiarazioni del teste Lisi, principale fonte di accusa a carico del ricorrente
per averlo indicato come uno dei rapinatori riconosciuti dal teste, non ha fornito
giustificazioni logiche in grado di superare l’evidente contraddizione, scaturente
dal tenore testuale della motivazione, tra il dato della conoscenza dell’imputato,
scaturito dalla comune detenzione presso la casa circondariale di Sollicciano
nell’anno 2011, e le condizioni di luogo, indicate dallo stesso teste, che avevano
consentito la conoscenza al Lisi, in contrasto con la documentazione difensiva
acquisita (e allegata al ricorso) che escludeva la comune presenza, nel periodo di
detenzione, sia in occasione di colloqui con i familiari, sia a proposito di colloqui
con i difensori.
1.3. La sentenza impugnata, dopo aver dato atto del contenuto della
documentazione, acquisita presso la Direzione del carcere di Sollicciano (che
attestava un periodo di comune detenzione dell’Aprile e del Lisi dal mese di
maggio al mese di agosto dell’anno 2011) ha affermato che “l’imprecisione sulla
data e sul luogo in cui Lisi all’interno del carcere ebbe ad incontrare Aprile, da
solo, (…) non è in grado da sola di svilire il quadro accusatorio” (rappresentato
dall’accertata presenza dell’Aprile a Firenze il giorno della rapina, attraverso gli
elementi tratti dall’esame delle comunicazioni telefoniche intercorse tra l’Aprile e
il coimputato, presenza giustificata dal ricorrente con le condizioni di salute di un
congiunto ivi ricoverato, circostanze che la difesa aveva chiesto di provare
mediante documentazione da richiedere al nosocomio indicato, senza che quella
richiesta fosse accolta dai giudici di appello). L’affermazione è manifestamente
illogica, poiché il teste ha chiarito, nelle dichiarazioni rese in due distinti momenti
alla polizia giudiziaria, di aver avuto la possibilità di conoscere l’Aprile, pur non
avendo mai avuto confidenza con lui, per averlo incontrato “qualche volta ai
colloqui dove ho udito il suo cognome”; circostanza confermata in un successivo
verbale di dichiarazioni rese, quando precisava che non aveva avuto modo di

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CONSIDERATO IN DIRITTO

incontrarsi contemporaneamente con l’Aprile e con l’altro rapinatore, anch’egli
detenuto nello stesso carcere, “poiché eravamo collocati in bracci diversi”,
aggiungendo che “l’unica possibilità di incontrare altri detenuti era nella sala
avvocati o nella sala colloqui” ove ribadiva di aver incontrato l’Aprile. La
documentazione prodotta dalla difesa, e proveniente dalla direzione di quello
stesso istituto penitenziario, attesta che nel periodo considerato né il Lisi né
l’Aprile hanno effettuato colloqui con i rispettivi difensori; il solo Aprile ha
effettuato un colloquio con i suoi familiari il 25 giugno 2011, mentre il Lisi non ha

1.4. Il contrasto tra l’affermazione del teste (dettagliata quanto alle
circostanze che avrebbero consentito di apprendere il nominativo del detenuto e
di ricordarne, a distanza di tempo – oltre tre anni – le fattezze) e i dati
documentali che hanno escluso quella specifica possibilità d’incontro, non può
evidentemente essere superata con un generico richiamo all’esistenza di un
quadro accusatorio che superi tale decisiva contraddizione.
1.5. Allo stesso modo, manifestamente illogica è l’ulteriore motivazione che
la Corte d’appello ha adottato per sostenere l’ipotesi dell’esistenza di altre
verosimili e plausibili occasioni d’incontro tra detenuti all’interno della struttura
penitenziaria, che assicurerebbe sostegno e credibilità alle dichiarazioni del Lisi;
l’affermazione ipotetica su differenti occasioni in cui il Lisi avrebbe potuto
incontrare l’Aprile (“molteplici sono le possibilità d’incontro tra i detenuti
all’interno di uno stesso istituto, nell’ambito delle numerose attività che essi sono
chiamati a svolgere durante la loro condizione di detenzione (es. socialità,
attività lavorativa e altro”) è contraddetta dalle stesse indicazioni del Lisi su
riportate, che a una specifica domanda a lui rivolta sulla possibilità che all’interno
del carcere vi fosse la possibilità di incontrare assieme l’Aprile e il complice,
rispondeva escludendo tale possibilità per le ragioni già indicate.
2. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del secondo
motivo di ricorso; è stato, infatti, osservato che «In tema di ricorso per
cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello
dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato
motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste
illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di
decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate
provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello
(fattispecie in tema di giudizio abbreviato)» (Sez. 6, sentenza n. 1440 del
22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799; in senso conforme, Sez. 6, sentenza
n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).

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effettuato alcun colloquio con i familiari.

E’ evidente che la rilevata contraddizione tra le dichiarazioni rese dal Lisi e la
documentazione acquista direttamente dalla struttura penitenziaria ove erano
reclusi il ricorrente il testimone, può esser (eventualmente) superata solo
attraverso l’esame in giudizio del testimone, prova che assume carattere di
decisività poiché dall’attendibilità dell’indicazione del Lisi discende la valenza
probatoria dell’indicazione dell’Aprile come responsabile assieme al complice
della rapina oggetto di contestazione.
3. L’accoglimento dei motivi di ricorso comporta l’assorbimento dell’esame

questioni che hanno formato oggetto delle censure esaminate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’Appello di Firenze per nuovo giudizio.
Così deciso il 22/1/2018

Il Consigli
Serg

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Il Presidente
A t

Pre ipino

degli ulteriori motivi formulati, logicamente dipendenti dalla risoluzione delle

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