Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20430 del 12/12/2017

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20430 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 12/12/2017

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
A.A.
B.B.
avverso la sentenza 141-16 della Corte d’appello di Roma, 2a sezione penale,
dell’11.01.2016 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori ,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per l’imputato B.B., l’avv. Pierluigi Papalia in sostituzione dell’avv.Rocco
Bruno Condoleo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito per l’imputato A.A.,

l’avv.Ramona Inglietta ha insistito per

In

l’accoglimento del ricorso;

MOTIVI della DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe ,la Corte d’appello di Roma ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di A.A. in relazione alla ricettazione
dell’orologio Rolex, matricola 167913 in danno di V.V. in quanto estinta per
prescrizione ed elimina la relativa pena. Ha assolto il A.A. dai reati di

ordine al furto accertato in Roma il 16/4/04 per non aver commesso il fatto. Ha
escluso l’aggravante di cui all’art 61 n. 7 cod.pen. e ridotto la pena in ordine ai
restanti reati contestati al A.A. ad anni 1 mesi 2 di reclusione ed euro 400 di
multa. Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.B. in relazione
alla ricettazione dei beni di cui al furto in danno di T.T. in quanto estinti
per prescrizione ed eliminato la relativa pena. Ha assolto lo B.B. dai reati di
ricettazione in danno di P.P., V.V. e Z.Z.
(denuncia del 13/1/08) per non aver commesso il fatto. Esclusa l’aggravante di cui
all’art. 61 n 7 cod.pen. ha ridotto la pena in ordine ai restanti reati contestati allo
B.B.  ad anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 400 di multa.
Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati per mezzo dei rispettivi
difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
A.A.:
a) Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. contradditorieta e manifesta
illogicita’ della motivazione, vizio evidente risultante dal testo del provvedimento
impugnato e dagli atti del processo indicati nel motivo di ricorso e nell’atto di appello;
b) Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. erronea applicazione della legge
penale in relazione alla contestazione del delitto di ricettazione;
c)mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

prevalenti rispetto alla

contestata aggravante
B.B.
a)violazione dell’art. 606 comma 1 lett.e) cod.proc.pen. , per illogicità della
motivazione in relazione alla confermata responsabilità penale dell’imputato in
ordine ai reati a lui ascritti,
b) violazione dell’art. 606 lett.e) c.p.p.. , per illogicità della motivazione
in relazione alla mancata derubricazione della reato di ricettazione nella fattispecie di

ricettazione in danno di Imparato Amalia, Acri Farida e Chiavarelli Antonio ed in

cui all’art. 712 c.p.. in ordine ai soli gemelli Hermes e gemelli Vuitton ;
violazione dell’art. 606 lett.e) c.p.p. , per illogicità e carenza della motivazione
,in relazione alla mancata configurazione dell’attenuante speciale di cui al secondo
comma dell’art. 648 c.p.
I ricorsi sono entrambi inammissibili perché i motivi sono la mera riproposizione dei
motivi di appello, che la Corte di appello ha già compiutamente esaminato e respinto
con motivazioni pertinenti e prive di vizi .

consistono nel semplice richiamo o nella testuale ripetizione dei motivi di appello:
infatti, riproducendo le censure già prospettate in secondo grado si finisce per
richiedere al giudice di legittimità una nuova cognizione della materia dedotta nel
precedente giudizio, senza fornire indicazioni dei punti controversi della pronuncia
impugnata e senza formulare alcuna critica alle risposte fornite dalla decisione stessa,
sicché il giudice dell’impugnazione non può esercitare il potere di controllo che gli è
proprio. (cfr n.8443 del 1986 rv 173594; rv n 163728; rv 164531) : in tal caso, i motivi
di gravame non assolvono la loro tipica funzione di critica, ma si risolvono in una mera
apparenza. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art.
591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità.
La Corte ha valutato pienamente attendibili i riconoscimenti dei beni rinvenuti sia
presso il A.A. che presso lo B.B., perché trattandosi di oggetti personali
,per la consuetudine di uso quotidiano , per le caratteristiche oggettive e non comuni
degli oggetti,in ragione di dettagli qualificanti, erano ben conosciuti ai proprietari .Tale
motivazione non presenta vizi dell’argomentare né i ricorrenti avanzano censure
verificabili, limitandosi al generico richiamo alla serialità della fabbricazione ed alla
asserita mancanza di particolari significativi ,che consentano un convincente
riconoscimento,in aperto contrasto con l’affermazione della Corte.
Di mero contrasto sono anche le affermazioni relative alla sussistenza di valide
giustificazioni circa il possesso dei beni posto che ,nella motivazione a pag.1/2 la
Corte ha ritenuto tali giustificazioni inidonee a validare un possesso di buona fede. A
pag.2 il giudice d’ appello spiega anche perché non è ravvisabile l’ipotesi dell’art.712
cod.pen.. Il giudizio circa la ricorrenza dell’attenuante della ricettazione attiene al

3

Sono,infatti, inammissibili per genericità i motivi di ricorso per cassazione che

merito e non è censurabile in questa sede se correttamente argomentato.
Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi vanno dichiarati inammissibili: ai
sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile
il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa
delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella

euro 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila,ciascuno, a favore della
Cassa delle ammende.
Così decis

Roma , il 12 dicembre 2017

Il Con iglie e est

ore

Il Pre dente

sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in

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