Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20429 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20429 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Perrone Giuseppe, nato il 23.06.1972
avverso la sentenza n.498/2014 della Corte d’appello di Potenza, del 24.06.2016
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per la parte civile Di Franco Gino, l’avv. Monica Basta,in sostituzione dell’avv.
Vito Barbuzzi, che ha insistito per il rigetto del ricorso;

MOTIVI della DECISIONE

1

Data Udienza: 12/12/2017

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ,che ha riconosciuto all’imputato la
riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato sulla pena inflitta dal primo
giudice ,condannandolo anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte
civile, ha proposto ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia,
deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari, come
disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

604, comma 4, cod.proc.pen. . Nullità (ed inesistenza) delle sentenze, sia di
primo che di secondo grado, per violazione dell’art. 438, commi 1 e 3
cod.proc.pen. e dell’art. 178, lettera a) cod.proc.pen.
b) Violazione dell’art. 606 comma 1, lettere b) c), d), e) cod.proc.pen.in relazione alla
motivazione della credibilità ed attendibilità della persona offesa-denunciante
,costituita parte civile. Violazione del contraddittorio, del diritto di difesa e del diritto
alla prova ed alla controprova, su una circostanza decisiva ai fini dell’accertamento del
fatto di cui al capo B) (estorsione) e della sua qualificazione giuridica, della circostanza
aggravante del nesso teleologico per i reati di lesioni e violenza privata . La
rinnovazione dell’ istruttoria è stata operata in violazione di legge e la rinnovazione
e la controprova su prova decisiva ,sono state negate in violazione degli artt. 191 ,
dell’articolo 238, comma 2 e dell’art. 178 c.p.p. con conseguente nullità
dell’ordinanza di rinnovazione istruttoria del 23.4.2015/24.06.15 ed inutilizzabilità
della C.T.U. grafologica ,acquisita d’ufficio -senza contraddittorio e senza previo esame
del perito (art. 511, comma 3 c.p.p.)- dal procedimento civile ancora in corso in
primo grado. Nullità ,per violazione del diritto alla controprova e del diritto di difesa
dell’ordinanza 24.6.2016 con cui sono state rigettate le richieste di controprova
formulate dalla difesa con la memoria ed i motivi nuovi. Violazione della legge
penale sulla sussistenza e la qualificazione giuridica dei fatti, articoli 393, 610, 629 e
56 c.p. .
c)Violazione dell’ art. 606, lettera e) c.p.p. per omessa, apparente,
manifestamente illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza dei
reati di cui ai capi a) (lesioni) ed e) (violenza privata); in ordine al reato di lesioni, la
sentenza impugnata ha totalmente omesso di prendere in considerazione le
argomentazioni difensive proposta con l’atto di appello, inerenti la sussistenza
dell’esimente della legittima difesa putativa.
d) Violazione dell’art. 606 lettere b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 133 e 69 bis

2

A

a)violazione dell’ art. 606 comma 1 , lettera e cod.proc.pen. in relazione all’art.

cod.pen. . Omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione
sulla misura della pena.
2. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inesistenza del provvedimento impugnato
per violazione dell’art.438 cod.proc.pen.,riproposta pedissequamente in questo
giudizio,nonostante la pertinente e corretta risposta della Corte di merito che ha
richiamato, in punto di legittimità della scelta, la sentenza delle SS.UU n.9977 del
2008 , a tenore della quale è legittima l’instaurazione del giudizio abbreviato a

procura speciale, qualora l’imputato sia presente e nulla eccepisca.
2.1 E’,invece, fondato il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione del diritto
di difesa al contraddittorio ed alla controprova , in relazione all’acquisizione d’ufficio
della CTU grafologica , disposta d’ufficio in una causa civile tra soggetti diversi
dall’imputato, con l’ ordinanza della Corte di appello di Potenza del 24.06.215,
anch’essa qui impugnata, ed in ordine alla quale consulenza non è stato riconosciuto
alle parti processuali il diritto di fornire la controprova . Secondo quanto si evince
dagli atti e dalla stessa ricostruzione della sequenza processuale operata nel ricorso e
negli atti processuali prodotti, la Corte territoriale, dopo la discussione, ha deciso
l’acquisizione della CTU ,disposta d’ufficio nella causa civile relativa alla controversia
2.2 Va richiamata la motivazione della sentenza di questa Corte , n.15912 del 2015,
che ha fatto il punto sulla legittimità dell’integrazione probatoria officiosa nel rito
abbreviato , precisando che a seguito della novella del 1999, anche nel rito
abbreviato il giudice ha la possibilità di disporre l’acquisizione ex officio degli elementi
ritenuti assolutamente necessari ai fini del decidere, e ciò non solo nel giudizio di
primo grado, come previsto dall’art. 441 cod.proc.pen., comma 5, ma anche nel
giudizio d’appello. Con la riforma del 1999, nell’innovare radicalmente l’istituto
disciplinato dall’art. 438 c.p.p. e segg., il legislatore ha previsto la possibilità di
ampliare la piattaforma probatoria a disposizione del decidente sia su richiesta
condizionata dell’imputato ex art. 438 c.p.p., comma 5, sia su iniziativa officiosa del
giudice ex art. 441 c.p.p., comma 5, esercitabile tanto nella forma “ordinaria” di
abbreviato, quanto nella forma condizionata.
2.3 In tale contesto normativo – che ha visto trasformare il rito, da “giudizio allo stato
degli atti”, in un giudizio “a prova contratta” -, non possono ritenersi sussistenti
preclusioni di natura strutturale o sistematica alla rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale anche del giudizio abbreviato d’appello; l”applicabilità del disposto
dell’art. 603 cod. proc. pen. anche nel giudizio abbreviato d’appello risulta, d’altra

3

seguito di richiesta formulata dal difensore (nella specie, di fiducia), pur privo di

parte, confermata dall’espresso richiamo dell’art. 443, comma 4, all’art. 599, norma
che, al comma 3, si riferisce espressamente alla rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale in appello.
2.4 Nondimeno, giusta il chiaro disposto dell’art. 603 c.p.p., comma 3, l’ampliamento
della cornice probatoria del giudizio di gravame mediante rinnovazione dell’istruttoria
su iniziativa del giudice è possibile soltanto allorché essa si appalesi “assolutamente
necessario” ai fini del decidere, formula sostanzialmente sovrapponibile a quella del

“assume anche d’ufficio elementi necessari ai fini della decisione “. Si è osservato che
la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non preclude al giudice di
appello l’esercizio dei poteri di integrazione probatoria a norma dell’art. 603 c.p.p.,
comma 3, sempre che fornisca una specifica motivazione della necessità di procedere
alla rinnovazione dell’istruzione ai fini della decisione (Cass. Sez. 6, n. 26093 del
30/10/2012, Pompeo e altro, Rv. 255736) posto che l’imputato – che ha
volontariamente abdicato al diritto alla prova – ed il pubblico ministero – che ha subito
la scelta dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti -, benché privati del
diritto alla prova, mantengono, anche in grado di appello, la facoltà di sollecitare il
giudicante affinché attivi i propri poteri istruttori (Cass. Sez. 1, n. 13756,
24/01/2008, Rv. 239767).
2.5 Acclarata la legittimità della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta
nel giudizio abbreviato d’appello, allorché il decidente ravvisi una situazione di non
decidibilità della causa allo stato degli atti e, dunque, l’assoluta necessità della prova
da assumere ai fini del decidere, anche se sollecitata dalle parti, va sottolineato come il
codice di rito non preveda nessuna interlocuzione preventiva delle parti in ordine alla
necessità o meno della rinnovazione probatoria; il potere dovere del giudicante di
ricorrere al proprio potere di disporre l’acquisizione, anche d’ufficio, di nuovi mezzi di
prova – esercitato in relazione ad atti indispensabili per la decisione a norma dell’art.
441 c.p.p., comma 5, per il giudizio abbreviato (di primo come di secondo grado) -,
rispondendo, come l’omologo potere dovere disciplinato dall’art. 507 cod. proc. pen., a
chiare esigenze di accertamento della verità, può essere esercitato anche a conclusione
del dibattimento, terminata la discussione, dal momento che non sussiste alcuna
preclusione in relazione alla possibilità di riaprire il dibattimento per assumere nuove
prove, se queste sono decisive (art. 523 c.p.p., comma 7) (Cass. Sez. 5, n. 10819 del
22/10/1993, Montani, Rv. 196307; Sez. U n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv.
191606). 2.5.

4

citato art. 441, comma 5, secondo cui il giudice del giudizio abbreviato di primo grado

2.6 Tanto premesso quanto alla legittimità della rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale disposta ex officio dalla Corte anche dopo essersi ritirata in camera di
consiglio, va tuttavia precisato come, in analogia ai consolidati principi di legittimità in
tema di esercizio di poteri officiosi ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., una volta
disposta la rinnovazione istruttoria d’ufficio, il giudice sia comunque tenuto ad
ammettere le eventuali prove contrarie, salvo che esse risultino vietate dalla legge
ovvero

manifestamente

superflue

o

irrilevanti.

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a
seguito di rito abbreviato (nella specie per prova sopravvenuta alla pronuncia della
sentenza di primo grado), implica il diritto delle parti all’ammissione della prova
contraria (Cass. Sez. 1, n. 31686 del 26/4/2010 Rv. 248011; Cass. Sez. 3, n. 5863 del
23/11/2011, G. e altro Rv. 252128). In particolare, l’imputato ha diritto
all’ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prime, nel
rispetto dei parametri previsti dagli artt. 190 e 190-bis cod. proc. pen., con esclusione,
quindi, delle sole prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti
(Cass. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254585),dovendosi
comunque trattare di prove qualificabili effettivamente tali perché dirette a contrastare
o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova assunta
d’ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui
all’esito della nuova acquisizione, salvo che non si tratti di profili manifestamente
superflui o irrilevanti.
2.8 Quanto,in particolare, alle richieste di prova avanzate dalla difesa del ricorrente,
rileva dal verbale del 24.06.2016 – ove si provvide anche a rinnovare ,attesa la diversa
composizione del collegio, l’integrazione istruttoria diretta ad acquisire la consulenza
tecnica espletata in sede di giudizio civile- che :” la difesa aveva depositato una

memoria difensiva con allegato parere istruttorio sulla relazione tecnica esperita in sede
civile”.A tale deposito si era opposta la parte civile , rilevando la tardività della
produzione e la irrilevanza probatoria.
2.9 La Corte,all’esito della camera di consiglio decideva ,con ordinanza dettata a
verbale, che il parere prodotto dalla difesa Perrone ,costituendo un atto,era
inammissibile e nel merito che non era indispensabile alla decisione. L’ordinanza della
Corte di merito deve essere riformata posto che la motivazione è di stile ed apodittica
,volta a cogliere l’aspetto formale della produzione ma non la natura essenziale di
approfondimento probatorio istruttorio , consequenziale all’acquisizione di una

5

2.7 Consolidata, in tale senso, è la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la

consulenza officiosa alla quale il difensore era rimasto, suo malgrado, estraneo.
2.10 Val solo aggiungere che, in tema di

perizia disposta in sede rinnovazione

dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, il diritto all’ammissione del
consulente tecnico a prova contraria non deve essere esercitato entro un termine
previsto a pena di decadenza e non è subordinato alla precedente nomina in sede di
conferimento dell’incarico peritale ex art. 225 cod. proc. pen., ma solo alla condizione
che la richiesta venga effettuata prima della chiusura dell’istruttoria oggetto di

acquisizione di una consulenza tecnica già espletata.
2.11 Poiché il risultato della consulenza di cui alla rinnovazione officiosa è entrato,
quale elemento determinante del giudizio, nella valutazione della Corte di appello ( vedi
pag.10 terzo paragrafo ), la decisione va annullata,assorbiti gli ulteriori motivi di
ricorso, con rinvio , alla Corte di appello di Salerno, per un nuovo giudizio che si
conformi ai principi sulla prova su richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di
Salerno.
Così deciso in Roma , il 12 dicembre 2017
Il Cons

de

t4 nsore

rinnovazione dibattimentale.( n.40750 del 2016); tanto , a maggior ragione, nel caso di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA