Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20428 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20428 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CORBETTA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Porrello Calogero, nato a Castel San Pietro Terme il 02/07/1964

avverso la sentenza del 07/07/2016 del tribunale di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Bologna condannava Calogero Porrello alla pena di 4.000
euro di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 126 d.lgs.
n. 81 del 2008, per non aver dotato, quale legale rappresentate della “Samed
Costruzioni s.r.l.”, di parapetti a norma di legge i ponteggi e le altre opere
provvisionali di altezza superiore a due metri. Fatto accertato a Bologna il 22
maggio 2013.

propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la mancata assunzione di prove decisive
a discarico. Assume il ricorrente che, erroneamente, il tribunale non avrebbe
dato ingresso alle prove richieste dalla difesa ai sensi dell’art. 507 cod. proc.
pen., anche in considerazione del fatto che, per un disguido che si assume
ricollegabile allo smarrimento della nomina dei difensori di fiducia
verosimilmente presso la segreteria del p.m., era stato nominato un difensore
d’ufficio, il quale non ha depositato la lista testi.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce vizio motivazionale in ordine alla
ritenuta responsabilità del Porrello. Deduce il ricorrente che il tribunale, da lato,
non avrebbe dato peso alla circostanza secondo cui l’impalcatura si trovasse in
fase di smontaggio; dall’altro, avrebbe travisato il contenuto della conversazione
registrata in data 13 maggio 2013, intercorsa tra l’imputato e i funzionari
dell’ASL, da cui emergerebbe l’estraneità del Porrello ai fatti a lui addebitati.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio motivazionale
in relazione all’art. 131 bis cod. pen. Secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe
negato l’applicazione della causa di non punibilità in esame sulla base di una
motivazione congetturale, senza alcun riferimento ai parametri indicati dalla
norma.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale
con riferimento al diniego delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. Ad
avviso del ricorrente, il tribunale avrebbe negato l’applicazione delle circostanze
attenuanti generiche con una formula di stile, senza prendere in considerazione
gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen.

2. Avverso l’indicata sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, stante la manifesta infondatezza dei motivi.

2. Il primo motivo è generico.
Invero, nel ricorso non sono indicati né i testi, la cui deposizione sarebbe

circostanze su cui, in ipotesi, avrebbero dovuto rendere testimonianza, tali da
integrare l’assoluta necessità” di assumere il dedotto mezzo istruttorio. La
Corte, pertanto, non è in grado di esaminare la questione dedotta, il che
comporta l’inammissibilità del motivo.

3. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo.
Invero, il tribunale, con motivazione adeguata, ha confutato la
prospettazione difensiva, secondo cui l’impalcatura era in fase di smontaggio,
per l’assorbente ragione che, in ogni caso, i dispositivi di sicurezza debbono
comunque essere presenti anche in tale fase. E tanto basta per la sussistenza
della contravvenzione contestata.
Va, peraltro, osservato che, nel corso del primo sopralluogo, i funzionari
dell’ASL accertarono che erano in corso lavori di ristrutturazione di una palazzina
di due piani e che il ponteggio montato sulle mura esterne presentava, appunto,
alcune parti prive di parapetto. Del resto, in occasione del secondo sopralluogo,
avvenuto dopo nove giorni, i funzionari accertarono che l’irregolarità era stata
sanata.
Quanto, poi, all’asserito travisamento del contenuto della conversazione
registrata in data 13 maggio 2013, intercorsa tra l’imputato e i funzionari
dell’ASL, si deve osservare che il ricorrente non ha allegato al ricorso la
trascrizione di tale conversazione, impedendo, in questo modo, una verifica
dell’eventuale travisamento della prova.
Va, comunque, osservato come il tribunale, nel dar conto del contenuto
dell’indicata conversazione, ha desunto, con motivazione non manifestamente
illogica, elementi non di smentita, ma di conferma dell’impianto accusatorio, in
quanto, tra l’altro, il Porrello aveva affermato di non poter dichiarare che il
cantiere fosse cessato, poiché dovevano ancora essere eseguite delle opere
interne, a ulteriore confutazione della prospettazione difensiva secondo cui il
cantiere era in fase di smontaggio.

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stata richiesta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., né, soprattutto, le

4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.
Il tribunale, infatti, ha negato la sussistenza dei presupposti applicativi della
causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non in maniera apodittica,
ma facendo riferimento a elementi concreti, ossia alla specificità della condotta
e, soprattutto, al fatto che i parapetti mancanti fossero “plurimi”; in base a tali
elementi, si è correttamente escluso che il pericolo fosse “esiguo”, in quanto le
misure di protezione, omesse nel caso in esame, hanno lo scopo di impedire la
caduta dall’alto degli operai, così prevenendo un pericolo assai grave, posto che

Si tratta di una motivazione immune da vizi logici, che, quindi, non è
censurabile in sede di legittimità.

5. Manifestamente infondato è, infine, il quarto motivo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in
tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la
cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non
contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati
nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o
dell’esclusione

(ex multis,

cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 – dep.

22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini
dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi
precedenti penali dell’imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 – dep.
29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 – dep.
03/07/2014, Lule, Rv. 259899).
Si è, inoltre, precisato che, la concessione delle attenuanti generiche deve
essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un
trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che,
quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che,
sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e
legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è
soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi
su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).
Nel caso in esame, il tribunale ha negato l’applicazione delle attenuanti in
esame non solo richiamando le circostanze di fatto, valorizzate per escludere la
sussistenza dei presupposti integranti la causa di non punibilità di cui all’art. 131

bis cod. pen., ma, da un lato, ha escluso la sussistenza di elementi favorevoli in
tal senso, peraltro nemmeno dedotti dal ricorrente; dall’altro, ha anche indicato,
quale elemento ostativo, il comportamento negativo dell’imputato, il quale, in

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dalla caduta possono verificarsi eventi lesivi anche con esito mortale.

vario modo, aveva alluso al fatto che i funzionari dell’ASL, che avevano accertato
le infrazioni presso il cantiere, avessero svolto la loro attività in maniera
irregolare.
Si tratta, anche in tal caso, di una motivazione adeguata e giuridicamente
corretta, che, quindi, sfugge a ogni censura di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 21/03/2018.

inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del

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