Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20427 del 19/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20427 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOLLUON SALIM nato il 14/09/1984 a SFAX
avverso la sentenza del 19/02/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;
Data Udienza: 19/04/2016
RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO
Il/La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 19/02/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 05/05/2010, nei
confronti di MOLLUON SALIM in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata dal
ritenendo di non potere concedere la pena sospesa, avendo preso in considerazione, a tal fine, la
giudice di primo grado considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto e
personalità delléimputato. Nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto,
divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice déappello con motivazione sintetica, ma congrua ed
esaustiva, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione
delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e léargomentare scevro da vizi logici, come nel
caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Rv.
216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074 ).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro nnillecinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19/04/2016