Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20425 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20425 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CORBETTA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Romano Vincenzo, nato a Forio il 31/03/1945

avverso la sentenza del 14/04/2016 della Corte d’appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale

Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. In riforma della sentenza resa dal tribunale di Napoli, sezione distaccata
di Ischia, appellata dall’imputato, la Corte d’appello di Napoli dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Vincenzo Romano in relazione ai reati edilizi di
cui ai capi A), B) e C), ritenuta, per tale capo, l’ipotesi di cui all’art. 181, comma
1, d.lgs. n. 42 del 2004, perché estinti per prescrizione, e, quanto al reato di cui
all’art. 349 cod. pen., applicate le attenuanti generiche equivalenti alla

300 di multa, con i doppi benefici di legge, revocando l’ordine di demolizione e
disponendo la restituzione dell’immobile all’avente diritto.

2. Avverso l’indicata sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,
propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui deduce
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli
artt. 349 cod. pen., 546 lett. e) e 125 cod. proc. pen. Il ricorrente si duole della
mancata assoluzione per non aver commesso il fatto, atteso che l’imputato,
come dimostrerebbero i verbali di sequestro, aveva stabile residenza in Svizzera,
e, quindi, stante questa situazione definita di “forza maggiore”, non poteva avere
la materiale disponibilità dell’area interessata dal provvedimento ablatorio e, per
l’affetto, sarebbe carente il dolo richiesto dal delitto di cui all’art. 349 cod. pen.
In ogni caso, a tutto concedere, ad avviso del ricorrente si sarebbe in
presenza di una mera agevolazione colposa, che integra l’ipotesi di cui all’art.
350 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va, in primo luogo, osservato, che l’esimente della forza maggiore di cui
all’art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l’agente abbia fatto quanto
era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla
sua volontà non vi era la possibilità di impedire l’evento o la condotta
antigiuridica (così, da ultimo, Sez. 5, n. 23026 del 03/04/2017 – dep.
11/05/2017, Mastrolia, Rv. 270145).
Nel caso di specie, non solo non risulta provato che il Romano, nominato
custode dei beni in data 4 febbraio 2008, abitasse stabilmente in Svizzera, ma,
quand’anche ciò fosse vero, si tratterebbe di una libera scelta dell’imputato, che,

2

contestata aggravante, rideterminava la pena in mesi otto di reclusone ed euro

quindi, esula dall’invocata “forza maggiore”, la cui sussistente presuppone
l’esistenza di cause indipendenti dalla volontà dell’agente.

3. Quanto, poi, alla restante doglianza, va osservato che il delitto di cui
all’art. 349, comma 2, cod. pen. è punibile a titolo di dolo generico, e, quindi, è
configurabile anche nella forma del dolo eventuale, laddove il custode
deliberatamente ometta di esercitare lo specifico obbligo di vigilanza sul bene
sottoposto al vincolo ablativo da parte dell’autorità giudiziaria, accettando il

Va, poi, ribadito che, ai fini della configurazione del reato di violazione di
sigilli previsto dall’art. 349, comma 2, cod. pen. nei confronti di colui che ha in
custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi
delittuosa dall’agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall’art.
350 cod. pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere
desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode; tuttavia è onere di
quest’ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi,
qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a conoscenza della
effrazione dei sigilli, abbia omesso di avvertire dell’accaduto l’autorità (Sez. 3, n.
7371 del 13/07/2016 – dep. 16/02/2017, Marra, Rv. 269192).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente risposto alla
doglianza difensiva, osservando che, pur volendo ritenere che il Romano avesse
residenza in Svizzera, ben avrebbe potuto dimorare stabilmente sull’isola di
Ischia e, con la propria condotta, si era reso inottemperante agli obblighi di
custodia, senza addurre alcun elemento di discolpa, nemmeno nel giudizio di
primo grado, tale, quindi, da suffragare la derubricazione del fatto ai sensi
dell’art. 350 cod. pen. Va, inoltre, osservato, come risulta dalla sentenza di
primo grado, che i lavori abusivi sono stati ascritti al (solo) Vincenzo Romano, il
quale, quindi, aveva un chiaro interesse alla realizzazione delle opere medesime,
e che il Romano fu nominato custode in due occasioni, in relazione a due distinti
sequestri, avvenuti il 4 febbraio 2008 e il 19 febbraio 2009.
Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente
corretta che, pertanto, supera il vaglio di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

3

verificarsi della violazione dei sigilli.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 21/03/2018.

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