Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20421 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20421 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOZZI GIANFRANCO, nato a Gorla Minore il 14/09/1965

avverso la sentenza del 15/05/2017 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Cesare Flavio Cicorella ha concluso riportandosi ai
motivi.

Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/05/2017, la Corte di appello di Milano, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 9.2.2015- che
aveva dichiarato Sozzi Gianfranco, nella qualità di legale rappresentante della
Gisowatt spa, responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 2 d.lgs n.
74/2000 relativamente alle annualità fiscali 2006, 2007 e 2008 e lo aveva
condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione- dichiarava non doversi

reati estinti per prescrizione e riduceva la pena in relazione alla residua
violazione (anno fiscale 2008) in mesi otto di reclusione.
La Corte territoriale confermava l’affermazione di responsabilità per
l’annualità 2008 rimarcando che: le risultanze istruttorie evidenziavano che le
fatture oggetto di imputazione (quattro emesse dalla società inglese Mecaínsa
per la progettazione dell’aspirapolvere Arya e dei suoi componenti progettazione in realtà eseguita da tecnici della Gisowatt- ed una dalla società
inglese Innbuy per la realizzazione di un video pubblicitario destinato alla
televisione e mai utilizzato dalla Gisowatt) erano relative ad operazioni
inesistenti; era rimasto accertato che le somme portate in fattura erano
transitate dai conti della Gisowatt spa a quelli delle società Mecainsa e Innbuy
per poi ritornare, grazie all’intermediazione di società fiduciarie,su conti correnti
aperti presso una banca svizzera e facenti capo all’imputato ed al fratello di
questi; la contabilizzazione delle fatture ed il successivo inserimento nella
denuncia ai fini delle imposte dirette e dell’Iva aveva consentito alla Gisowatt di
abbattere la base imponibile con la conseguente evasione di imposte.

2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sozzi

Gianfranco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell’art. 2 del d.lgs n.
74/2000 e correlato vizio di motivazione.
Espone che, nell’affermare la penale responsabilità dell’imputato, la Corte
territoriale aveva ritenuto inesistenti le fatture indicate nel capo di imputazione,
emesse dalla Mecainsa Handels Ltd e dalla Innbuy, riproponendo acriticamente le
argomentazioni del primo giudice ed omettendo di valutare le emergenze
dibattimentali, travisandole; riporta, quindi, stralci di dichiarazioni testimoniali
contestando la valutazione operata dai Giudici di merito deducendo anche che la
decisione si sarebbe fondata su documentazione acquisita in altro procedimento
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procedere per le condotte riferite alle annualità fiscali 2006 e 2007 per essere i

penale, in assenza di rogatoria e, pertanto, inutilizzabile; lamenta, poi, che la
decisione di condanna sarebbe stata resa in violazione della regola di giudizio
dell’oltre ogni ragionevole dubbio, non emergendo alcuna certezza in ordine alla
responsabilità del ricorrente e, profilandosi, pertanto, anche una violazione
dell’art. 2 del d.lgs 74/2000 risultando indimostrata l’inesistenza delle operazioni
sottese alle fatture utilizzate nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o
all’imposta sul valore aggiunto.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 729, comma 1, 696

cui aveva disatteso l’eccezione di inutilizzabilità della seguente documentazione:
a) quella proveniente dalla Autorità elvetica, in quanto acquisita dal Pm in altro
procedimento a carico dell’imputato, con violazione del diritto al contraddittorio
nella formazione della prova, di cui all’art. 111 Cost. al quale è correlato il diritto
di difesa di cui all’art. 24 Cost; b) quella trasmessa dalla Polizia Giudiziaria
Britannica alla Guardia di Finanza di Saronno, acquisiti ex art. 234 cod.proc.pen.,
in assenza di rogatoria e in traduzione informale e non “giurata” in violazione
dell’art. 143 bis cod.proc.pen. e delle predette norme costituzionali.
Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell’art. 649 cod.proc.pen. e
violazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 4 del protocollo n. 7 della
CEDU e dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, come
interpretato dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto i
fatti contestati nel presente procedimento erano già stati oggetto di intervento
punitivo in sede amministrativa.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di
motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa
sede, delle risultanze processuali.
Nel motivo in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono
in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in
sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv.
235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006,
n. 37006, Piras, rv. 235508).

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comma 1 e 143 bis cod.pen., censurando la decisione impugnata nella parte in

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8
non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il
giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del
04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255
del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi

22256, Rv. 234148).
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul
discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in
quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole
della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli
appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili
incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”,
specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza
esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero
ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così
da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4
08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5,
n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
Oltre a sollecitare una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di
legittimità, le censure proposte, peraltro, appaiono anche una inammissibile
doglianza fondata su una selezione, parziale ed arbitraria, del compendio
probatorio; viceversa, la valutazione delle prove deve rispondere a criteri di
completezza, globalità e unitarietà dell’esame, che non può essere, al contrario,
atomistico e parcellizzato (ex multis, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,
Rv. 231678; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente ha dedotto l’inutilizzabilità della documentazione trasmessa
dalla Polizia Giudiziaria Britannica alla Guardia di Finanza di Saronno senza far
ricorso alla procedura della rogatoria internazionale e di quella proveniente dalla
Autorità Giudiziaria Elvetica acquisita mediante la procedura della rogatoria
internazionale in altro procedimento penale e prodotta in atti dal PM.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che la Corte territoriale si è correttamente
uniformata alla giurisprudenza prevalente secondo cui la sanzione
dell’inutilizzabilità sancita dall’art. 729, comma 1 cod.proc.pen., come modificato
dall’art 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, è speciale e come tale non è
4

parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n.

applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale
essa è prevista, cioè quello delle “rogatorie all’estero”.
Ne consegue che la suddetta previsione sanzionatoria non è applicabile
all’acquisizione di informazioni, emerse all’interno di un procedimento penale
all’estero, che spontaneamente ed autonomamente l’Autorità giudiziaria di uno
Stato ha offerto all’autorità giudiziaria italiana (Sez.2, n.44673 del 12/11/2008,
Rv.242209; Sez.6, n.9960 del 27/01/2005, Rv.231048; Sez.2, n.20100 del
08/03/2002, Rv.222026), come avvenuto in relazione della documentazione

La relativa documentazione deve, pertanto, ritenersi, pienamente
utilizzabile, precisato anche che la spontaneità del conferimento nasce dal
trasferimento avvenuto con un procedimento che ha seguito normali canali di
cooperazione informativa, espressione di naturale collaborazione istituzionale nei
settori di specifica competenza tra singole amministrazioni, senza che vi sia
alcun limite ufficiale all’utilizzazione della stessa. Una interpretazione corretta
dell’art. 729 cod.proc.pen., deve far ritenere inutilizzabili soltanto le prove
acquisite o trasmesse dalle Autorità straniere in violazione di specifiche
disposizioni internazionali inequivocabilmente dirette ad introdurre modalità
inderogabili di acquisizione e di trasmissione. Deve, quindi, ritenersi applicabile
la disciplina di cui all’art. 234 cod.proc.pen., in quanto non appare contestabile la
natura documentale degli atti, essendo gli stessi ricognitivi di una realtà
contabile, e assolutamente rilevanti per ricostruire il complessivo quadro
finanziario, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, delle operazioni
effettuate all’interno del contesto in cui si è sviluppato il fatto da accertare.
Non coglie nel segno, infine, la dedotta violazione dell’art. 143 bis
cod.proc.pen. Tale norma, infatti, introdotta dal decreto legislativo 15 dicembre
2015, n. 212 (recante Attuazione della direttiva 2012/29/Ue e del Consiglio
2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione
delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/Gai)
prevede il diritto per la persona offesa, che non conosca la lingua italiana, alla
nomina di un’interprete e alla traduzione gratuita degli atti o comunque delle
informazioni utili all’esercizio dei suoi diritti e non si attaglia, quindi, al caso in
esame.
Per quanto riguarda l’eccepita inutilizzabilità della documentazione
proveniente dall’Autorità elvetica, va ricordato che il Protocollo alla Convenzione
europea di assistenza giudiziaria, firmato il 16 ottobre 2001 ed entrato in vigore
il 5 ottobre 2005, ha abrogato l’art. 50, comma terzo, della Convenzione del 19
giugno 1990 per l’applicazione dell’Accordo di Schengen, con la conseguenza che
è venuto meno, per i Paesi aderenti alla suddetta Convenzione, il limite alla

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trasmessa dalla Polizia Giudiziaria Britannica alla Guardia di Finanza di Saronno.

utilizzazione degli atti trasmessi nell’ambito di una procedura rogatoriale in
procedimenti diversi da quello nel quale sia stata accolta la richiesta, salvo che
tale limite sia apposto dal Paese concedente nell’atto di trasmissione (cfr in
fattispecie analoghe, Sez. 2, n. 1926 del 13/12/2016, dep.16/01/2017, Rv.
268760; Sez. 5, n. 26885 del 18/05/2016„ Rv. 267265
Nella specie, la documentazione acquisita dall’Autorità elvetica deve, quindi,
ritenersi, pienamente utilizzabile, emergendo dagli atti e dalla stessa sentenza
impugnata, che la stessa, oggetto di procedura di rogatoria in altro procedimento

dell’Autorità rogata.
Il motivo in esame, peraltro, presenta anche un profilo di inammissibilità, in
quanto formulato senza prospettare a questa Corte la possibile, ed in ipotesi,
decisiva influenza degli elementi asseritamente inutilizzabili sulla complessiva
motivazione posta a fondamento della contestata affermazione di responsabilità.
Questa Corte, con orientamento (Sez.2, n.7986 del 18/11/2016,
dep.20/02/2017, Rv.269218; Sez.6,n.18764 del 05/02/2014, Rv.259452;Sez. 4,
n. 18764 del 5.2.2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015,
Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei
casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità o la nullità di
una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso
deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza
dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova
di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze,
nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare
l’identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente
diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue
risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno fondato l’affermazione di
responsabilità su un quadro probatorio ampio ed articolato e le cui risultanze
residue (rispetto agli elementi a carico asseritamente inutilizzabili) non vengono
esaminate dal ricorrente ai fini della cosiddetta “prova di resistenza.
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che la Corte EDU (Grande Camera), con la sentenza del 15
novembre 2016, A e B c. Norvegia, ric. n. 24130/11 e 29758/11, ha affermato
che “non viola il ne bis in idem convenzionale la celebrazione di un processo
penale, e l’irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato
sanzionato in via definitiva dall’amministrazione tributaria con una sovrattassa
(nella specie pari al 30% dell’imposta evasa), purché sussista tra i due
procedimenti una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente
6

penale, risulta prodotta in giudizio dal P.M. con formale autorizzazione da parte

stretta”. La Corte di Strasburgo ha chiarito che in linea di principio l’art. 4 prot. 7
CEDU non esclude che lo Stato possa legittimamente apprestare un sistema di
risposte a condotte socialmente offensive (come l’evasione fiscale) che si articoli
– nella cornice di un approccio unitario e coerente – attraverso procedimenti
distinti, purché le plurime risposte sanzionatorie non comportino un sacrificio
eccessivo per l’interessato, con il conseguente onere per la Corte di verificare se
la strategia adottata da ogni singolo Stato comporti una violazione del divieto di
ne bis in idem, oppure sia, al contrario / il “prodotto di un sistema integrato che

proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria” (§ 122). Non sarebbe,
infatti, possibile dedurre dall’art. 4 prot. 7 un divieto assoluto per gli Stati di
imporre una sanzione amministrativa (ancorché qualificabile come
“sostanzialmente penale” ai fini delle garanzie dell’equo processo) per quei fatti
di evasione fiscale in cui è possibile, altresì, perseguire e condannare penalmente
il soggetto, in relazione a un elemento ulteriore rispetto al mero mancato
pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe
dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura “amministrativa” (§
123). Nella prospettiva di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi del singolo
e quelli collettivi, la Corte ha dunque valorizzato il criterio della “sufficiently close
connection in substance and time” ricavato da parte della propria precedente
giurisprudenza (§ 125). Ad avviso della Corte EDU il modo più sicuro per
assicurare il rispetto dell’art. 4 prot. 7 sarebbe la previsione di un meccanismo in
grado di unificare, in qualche stadio della procedura, i due procedimenti
sanzionatori, in modo tale da garantire l’irrogazione delle differenti sanzioni da
parte di un’unica autorità e nell’ambito di un unico processo, ma la disposizione
convenzionale non esclude Io svolgimento parallelo di due procedimenti, purché
essi appaiano connessi dal 4a1:1211 punto di vista sostanziale e cronologico in
maniera sufficientemente stretta, e purché esistano meccanismi in grado di
assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque,
prevedibili (§ 130), verificando gli scopi delle diverse sanzioni e dei profili della
condotta considerati, la prevedibilità della duplicità delle sanzioni e dei
procedimenti, i correttivi adottati per evitare “per quanto possibile” duplicazioni
nella raccolta e nella valutazione della prova e, soprattutto la proporzionalità
complessiva della pena (§ 133).
Con la sentenza pronunciata in data 5.4.2017 nelle cause Orsi (C-217/15)
e Baldetti (C-350/15), la Corte di Giustizia ha affermato un principio in
relazione alla legittimità dell’articolazione normativa del “doppio binario”
punitivo in materia tributaria nel nostro ordinamento, rilevante nel casr=
caso in esame.
7

permette di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in maniera prevedibile e

La Corte, evidenziando come nelle vicende oggetto del giudizio a quo il
procedimento penale risultasse instaurato contro la persona fisica autrice del
reato in quanto rappresentante legale della persona giuridica, mentre contro
quest’ultima era già stata irrogata la sanzione amministrativa a seguito del
definitivo accertamento della violazione tributaria per omesso versamento
dell’Iva, ha escluso in radice la configurabilità di una violazione del principio di
ne bis in idem, richiamando la sentenza della Corte europea del 20 maggio
2014, Pirttimaki c. Finlandia, che aveva espressamente escluso la violazione

giuridiche, giuridicamente distinte t5r~133 -4; ha, quindi, espresso il
principio generale secondo cui: “L’articolo 50 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non
osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali,
che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento
dell’imposta sul valore aggiunto dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria
definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una
società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono
stati avviati nei confronti di una persona fisica”.
Orbene, nel caso di specie, come emerge dalla sentenza impugnata e dal
ricorso per cassazione, unici atti del fascicolo accessibili alla Corte di legittimità,
la sanzione tributaria sarebbe stata inflitta alla società, dotata di personalità
giuridica, di cui Sozzi Gianfranco era legale rappresentante (Gisowatt spa)
mentre il presente procedimento penale riguarda lo stesso Sozzi Gianfranco, che
è, invece, una persona fisica.
Ne consegue che la sanzione tributaria ed il procedimento penale riguardano
soggetti giuridici distinti, cosicché deve ritenersi mancante la condizione per
l’applicazione del principio del

ne bis in idem, onde la relativa censura è

manifestamente infondata (Cfr in fattispecie analoghe, Sez.3, n. 24309 del
19/01/2017, Rv.270515; Sez.3, n.35156 del 01/03/2017, Rv.270913).
4. Alla manifesta infondatezza dei motivi proposti consegue la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

P.Q.M.
8

del principio di ne bis idem nel caso di sanzioni indirizzate a persone, fisiche o

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende

Così deciso il 27/02/2018

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