Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20419 del 21/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 20419 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Wu Aihua, nata in Cina il 27/01/1979

avverso la sentenza del 06/07/2016 del Tribunale di Teramo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Cuomo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Wu Aihua ha proposto appello avverso la sentenza, emessa in data 6
luglio 2016, del Tribunale di Teramo che l’ha condannata, alla pena sospesa, di C
10.000,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 5 lett. b) e d) della legge n.
283 del 1962 perché, quale legale rappresentante della “Laobaixing Market s.n.c”
deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione ed
insudiciate, conservate in ambienti in pessime condizioni igienico sanitarie,
contaminati da escrementi di topi (capo a) e l’ha assolta dal reato di cui all’art.

Data Udienza: 21/02/2018

349 comma 2 cod.pen. (capo b). Fatti accertati in Alba Adriatica fino al
05/03/2012

2. Deduce la ricorrente, con il primo motivo, la nullità della sentenza stante
la nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione del diritto di difesa per
omessa traduzione degli atti nella lingua conosciuta dall’imputata.
Con il secondo motivo chiede l’assoluzione dell’imputata perché il fatto non
costituisce reato atteso che la medesima, straniera che non conosce la lingua

confronti e le violazioni addebitate, non essendo presente al momento
dell’ispezione alcun interprete; ella in ragione dell’incomprensione della lingua
italiana non si occupava della gestione del market, da cui la richiesta di
assoluzione con formula piena.
Con il terzo motivo deduce la mancata applicazione della causa di non
punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen.
Con il quarto motivo deduce l’eccessività della pena inflitta e il diniego di
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Con il quinto motivo chiede il contenimento della pena nei minimi edittali.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di
questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un
provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso
da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l’atto di gravame deve
limitarsi, secondo quanto stabilito dall’art. 568 c.p.p., comma 5, alla verifica
dell’oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell’esistenza della volontà di
impugnare, intesa come proposito di sottoporre l’atto impugnato a sindacato
giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente,
astenendosi dall’esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità
della conversione (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, P.M. in proc. Bergantini, Rv.
259532; Sez. 1, n. 33782 del 8/4/2013, Arena, Rv. 257117; Sez. 5, n. 21581
del 28/4/2009, P.M. in proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007,
Catrini, Rv. 239247; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, Stanzani, Rv. 227092 ed
altre prec. conf., tra cui Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv.
220221). Si è peraltro affermato che l’istituto della conversione della

2

italiana, non era in grado di comprendere gli atti posti in essere nei suoi

f

impugnazione, previsto dall’art. 568 c.p.p., comma 5, ispirato al principio di
conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del
procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo
le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio
di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere
i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe
dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 8/4/1999, Annibaldi R, Rv. 213835.
Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 4, n. 5291 del

5. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per la proposizione di un
motivo manifestamente infondato (primo e secondo motivo), non consentito nel
giudizio di legittimità e/o generici gli altri.
6. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con cui si deduce
la nullità della sentenza e degli atti presupposti per violazione del diritto di difesa
per mancata traduzione degli atti nella lingua conosciuta dall’imputata ai sensi
dell’art. 143 cod.proc.pen., e il correlato motivo di merito, secondo motivo, di
non attribuibilità della condotta per mancata conoscibilità del precetto normativo
derivante dalla non conoscenza della lingua italiana.
Dalla sentenza impugnata, emerge, contrariamente all’assunto difensivo,
non solo che l’imputata era presente al momento dell’ispezione, ma anche che gli
operanti avevano attestato che ella comprendeva sufficientemente la lingua
italiana e che avevano ripetutamente richiesto se volesse farsi assistere da un
interprete ottenendo un rifiuto dalla stessa ricorrente. Da cui la manifesta
infondatezza della doglianza, a tacer d’altro si rileva che l’imputata è legale
rappresentante della società Laoaixing Market srl ed è residente in Italia nella
città di Brescia. A fronte di ciò, l’atto di impugnazione non si confronta con le
ragioni della decisione ed è anche generico.
Parimenti manifestamente infondata è la censura devoluta nel secondo
motivo, censura correlata alla dedotta non conoscenza della lingua italiana da cui
la ricorrente invoca l’assoluzione per ignoranza della legge italiana in ragione
della non conoscenza della lingua medesima.

7. Di carattere generico sono il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso.
Con il terzo motivo deduce la mancata applicazione della causa di non
punibilità ex art. 131-bis cod.pen. che la ricorrente ritiene “pienamente
operante”. La sentenza impugnata ha implicitamente escluso la sussistenza dei
presupposti della particolare tenuità del fatto applicando una sanzione pecuniaria
non nel minimo edittale pari a C 10.000,00 di ammenda (Sez. 3, n. 24358
del 14/05/2015, Ferretti, Rv. 264109).

22/12/2003, Stanzani, Rv. 227092)

Parimenti affetti da genericità sono gli ulteriori motivi di ricorso con cui la
ricorrente censura il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e contesta l’entità ritenuta eccessiva, escluse le prime in ragione della
pericolosità per la salute della condotta dell’imputata, mentre la pena inflitta è
stata commisurata in misura superiore al minimo edittale in ragione della gravità
dei fatti.
8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve
essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616

13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 21/02/2018

Il Consigli9p
Ernadue a

sore

resi nte
Luca m/amacci

cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA