Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20418 del 19/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20418 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTRO DOS SANTOS JOELCIO nato il 12/12/1982
avverso la sentenza del 28/01/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;
Data Udienza: 19/04/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il/La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 28/01/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINI, in data 25/02/2014, nei
confronti di CASTRO DOS SANTOS JOELCIO confermava la condanna in relazione al reato di cui alli
art. 629 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in
cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio
affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del
16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili dì colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19/04/2016
Il ricorso è inammissibile; difatti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è