Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20416 del 19/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20416 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VOLINTIRU MARINICA nato il 23/09/1977 a BUCAREST

avverso la sentenza del 10/10/2014 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 19/04/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il/La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 10/10/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 05/03/2014, nei confronti di VOLINTIRU
MARINICA confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 628 CP
Il/La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 10/10/2014, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 05/03/2014, nei confronti di
VOLINTIRU MARINICA in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP
Il/La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 10/10/2014, confermava la condanna alla pena

VOLINTIRU MARINICA in relazione al reato di cui alli art. 628 CP
Il/La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 10/10/2014, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 05/03/2014, nei confronti di
VOLINTIRU MARINICA in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP
Il/La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 10/10/2014, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 05/03/2014, nei confronti di
VOLINTIRU MARINICA in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputata ed al trattamento
sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile; difatti è privo della specificità, prescritta daRart. 581, lett. c), in
relazione alli.art 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <

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