Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20408 del 27/03/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20408 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Talento Franco, nato a Santa Maria Capua Vetere il 04/10/1978,

avverso Is sentenza del 27/06/2014 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico
Delehaye, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio se non sussiste il
precedente per omicidio; in subordine, inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Emilio Maddaluna, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Franco Talento ricorre per l’annullamento della sentenza del
27/06/2014 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna alla
pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed C 30.000,00 di multa
inflittagli il 07/02/2014 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di

Data Udienza: 27/03/2015

Santa Maria Capua Vetere che, a seguito di giudizio abbreviato, l’ha riconosciuto
colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
per aver detenuto, a fine di cessione a terzi, gr. 79,05 di sostanza stupefacente
del tipo cocaina (fatto, accertato in Santa Maria Capua Vetere il 19/10/2013, con
recidiva infraquinquennale).
1.1. Con due motivi eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche e violazione di legge in ordine alla applicata

sentenze passate in giudicato che ne attestassero i presupposti oggettivi e
soggettivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

3.11 Giudice di primo grado aveva concesso all’imputato le circostanze
attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva «da
ritenersi – aveva affermato – senz’altro sussistente essendo la ricaduta nel delitto
evidentemente espressione di una particolare inclinazione a commettere reati: il
Talento – detenuto in regime di semilibertà al momento del fatto – risulta infatti
gravato da precedenti penali per fatti di assoluta gravità ed allarme sociale (cfr.
certificato penale in atti, dal quale si evince che l’indagato è stato condannato
per con sentenza irrevocabile per i reati, tra l’altro, di omicidio e porto illegale di
armi)».
3.1.1n sede di appello, l’imputato aveva chiesto che le circostanze attenuanti
generiche fossero ritenute prevalenti sulla contestata recidiva, adducendo, a tal
fine, il proprio buon comportamento processuale (la confessione, l’indicazione di
ulteriore sostanza stupefacente sottoposta a sequestro), non di certo
l’inesistenza delle sentenze irrevocabili che risultano dal certificato penale.
3.2.Con la sentenza impugnata la Corte distrettuale ha mantenuto fermo il
giudizio di equivalenza, avallando le conclusioni cui era pervenuto il GUP e le
motivazioni che le avevano sorrette..
3.3. Con l’odierno ricorso il Talento inammissibilmente propone a questa
Suprema Corte questioni nuove che hanno ad oggetto la sussistenza stessa dei
presupposti formali della recidiva (l’esistenza, cioè, delle precedenti condanne
irrevocabili), arrivando persino a sostenere di non essere mai stato condannato
per omicidio e lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto acquisire le
sentenze passate in giudicato prima di escludere la prevalenza delle circostanze
attenuanti generiche su una recidiva inesistente.

2

recidiva, la cui sussistenza – lamenta – è stata affermata senza aver acquisito le

3.4.La novità della questione di fatto, introdotta per la prima volta in questa
sede a supporto di un’eccezione superata dalla Corte di appello sulla scorta di
ben altri motivi, si accompagna all’evidente errore di diritto che ne costituisce il
presupposto poiché, ai fini della recidiva, il giudice può tener conto delle
sentenze di condanna risultanti dal certificato penale poiché si presume che
dette sentenze siano divenute irrevocabili, a meno che non si dimostri che
l’iscrizione sia avvenuta per mero errore (Sez. 2, n. 1614 del 08/06/1976,
Primitivo, Rv. 135182).

dall’art. 40, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 303, può prescindere dalle iscrizioni
delle sentenze formalmente risultanti dal certificato penale, che incidentalmente
accerti essere state erroneamente inserite, purché di tale questione sia stato
specificamente investito dall’interessato, al quale spetta l’onere di dimostrare la
non corrispondenza a vero delle iscrizioni nel casellario. Altrimenti tale questione
non può essere proposta per la prima volta in questa sede di legittimità.
3.6.La novità della questione introdotta con il ricorso e la sua palese
infondatezza ne comportano l’inammissibilità.
3.7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 27/03/2015

3.5.Sicché, il giudice del merito, in disparte la specifica procedura prevista

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