Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20408 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 20408 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMONTI CLAUDIO nato il 28/09/1972 a BRESCIA

avverso la sentenza del 05/11/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 novembre 2015, emessa dalla Corte d’Appello di Brescia,
veniva confermata la condanna alla pena di mesi nove di reclusione, oltre pene
accessorie, inflitta dal Tribunale di Brescia in data 6 maggio 2015, nei confronti
di Amonti Claudio, in relazione al reato previsto dall’art. 10 ter del d. Igs n.
74/2000 perché, nella sua qualità di rappresentante legale della Gruppo
Soluzione Casa s.p.a., in riferimento all’annualità 2007, non versava l’imposta
sul valore aggiunto per il complessivo importo pari a euro 396.184,00 con
confisca per equivalente delle somme sottoposte a vincolo di sequestro fino alla

2.

L’imputato, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso in

Cassazione per i seguenti motivi:
1) Violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., per manifesta illogicità della
motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio: il giudice di merito,
secondo il ricorrente, avrebbe erroneamente valutato una situazione di fatto
fondamentale per il configurarsi del reato di cui si tratta, ossia la sussistente
situazione di crisi economico-finanziaria della società Gruppo Soluzione Casa
s.p.a. della quale l’imputato era rappresentante legale, la quale era così
consistente da condurre la società stessa al fallimento. L’errore sarebbe derivato
dal considerare la situazione patrimoniale del gruppo di società, del quale faceva
parte la società Gruppo Soluzione Casa s.p.a., come coincidente con la situazione
patrimoniale e finanziaria della società stessa amministrata dal ricorrente. Di
contro una corretta valutazione avrebbe dovuto far escludere la configurabilità
dell’elemento soggettivo del reato, ossia del dolo dell’Amonti nell’omesso
versamento dell’imposta sul valore aggiunto e al riconoscimento dell’impossibilità
di adempiere per crisi economica;
2) Violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà e/o
manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata: in appello era
stata avanzata la doglianza relativa all’insussistenza dell’elemento soggettivo
richiesto dalla fattispecie di reato contestata all’imputato, mentre il giudice di
secondo grado, nel pronunciarsi sul punto, ha argomentato facendo riferimento
ad un reato diverso da quello oggetto di contestazione (art. 10 bis d. Igs
74/2000), dimostrando superficialità e inadeguatezza di giudizio;
3) Violazione, in via subordinata, ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per
inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 133 c.p., in riferimento
all’entrata in vigore del d. Igs. 24 settembre 2015, n. 158. I giudici di appello„
nel confermare la pena inflitta dal giudice di primo grado, non hanno considerato
la novità legislativa, la quale ha innalzato la soglia di punibilità prevista per il
reato di cui all’imputazione da euro 50.000,00 a euro 250.000,00. A seguito di
tale modifica il disvalore sociale della condotta tenuta dall’Amonti, così come la

concorrenza di euro 396.184,00.

gravità del reato, dovevano considerarsi diminuiti e di conseguenza la pena
doveva essere ridotta in applicazione dell’art. 133 c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va ricordato che in tema di reati tributari questa Corte di legittimità si è più
volte pronunciata affermando che l’affermata impossibilità di adempiere al
versamento dell’imposta dovuta, da parte dell’imputato, derivante da problemi di
liquidità nonché da dissesti economici, non è in grado di escludere l’illiceità

allegazione e di prova rigorosi, che le difficoltà finanziarie non siano imputabili
all’obbligato e che le stesse non avrebbero potuto essere altrimenti fronteggiate
con idonee misure, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale. (in tal
senso Sez. 3, n. 5905/14 del 9/10/2013, Maffei, non mass. ; Sez. 3, n. 15416
del 08/01/2014, Tonti Sauro, non mass.; Sez. 3, n. 5467/14 del 5/12/2013,
Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, n. 37528 del 12/6/2013, Corlianò, Rv. 257683).
3. Gli arresti giurisprudenziali richiamati si collocano in uno scenario più ampio
attinente al concetto di forza maggiore: secondo l’impostazione tradizionale, la
forza maggiore è la “vis cui resisti non potest”, la forza cioè a causa della quale
l’uomo “non agit sed agitur” (vedi Sez. 1, n. 900 del 26/10/1965, Sacca, Rv.
100042; Sez. 2, n. 3205 del 20/12/1972, Pilla, Rv. 123904; Sez. 4, n. 8826 del
21/04/1980, Ruggieri, Rv. 145855). Per questa ragione, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità, la forza maggiore sussiste solo e in tutti quei casi in
cui la realizzazione dell’evento stesso o la consumazione della condotta
antigiuridica è dovuta all’assoluta ed incolpevole impossibilità dell’agente di
uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già in condizioni di illegittimità
(cfr. Sez 4, n. 8089 del 13/5/1982, Galasso, Rv. 155131; Sez. 5, n. 5313 del
26/03/1979, Geiser, Rv. 142213; Sez. 4, n. 1621 del 19/01/1981, Sodano, Rv.
147858; Sez. 4, n. 284 del 18/02/1964, Acchiardi, Rv. 099191). Inoltre poiché la
forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed
imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere
ineluttabile il verificarsi dell’evento, e non può ricollegarsi in alcun modo ad
un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente, questa Suprema Corte
ha sempre escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente
possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante. (vedi Sez. 3, n. 4529
del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro,
Rv. 255880; Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n.
9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984,
Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822).
4. Rappresenta un corollario di queste affermazioni il fatto che nei reati omissivi
integra la causa di forza maggiore solo l’assoluta impossibilità, e non già la

penale della condotta omissiva, salvo che venga dimostrato, attraverso oneri di

semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (in tal senso: Sez.
6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856). Ne consegue che: a) il
margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la suitas
della condotta; b) la mancanza di provvista necessaria all’adempimento
dell’obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere
addotta a sostegno della forza maggiore, quando sia comunque il frutto di una
scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non si
può invocare la forza maggiore quando l’inadempimento penalmente sanzionato

dunque da una situazione di illegittimità; d) l’inadempimento tributario
penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi
da fatti non imputabili all’imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi
rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio
finalistico. (in tal senso, Sez. 3, n. 8352/15 del 24/06/2014, Schirosi, Rv.
263128).
5. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, occorre in ogni caso
sgombrare il campo da un equivoco di fondo che alimenta in molti casi le tesi
difensive in materia di reati tributari omissivi e che rischia di alterare la corretta
impostazione dogmatica del problema: per la sussistenza del reato in questione
non è richiesto il fine di evasione, tanto meno l’intima adesione del soggetto alla
volontà dì violare l’obbligo di pagamento del debito tributario. Il dolo del reato in
questione è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella
consapevolezza della sua illiceità, non richiedendo la norma, quale ulteriore
requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto
violato. È la scelta cosciente e volontaria di non pagare quanto dovuto che
prova il dolo; i motivi della scelta sono altra cosa e soprattutto non lo escludono.
6. Sulla base di tali premesse, nel caso di specie, il dolo dell’imputato è provato
da numerosi elementi che la sentenza della Corte d’Appello ha puntualmente
richiamato, aderendo a quanto già contenuto nella motivazione della sentenza di
primo grado. Né il ricorrente ha mai provveduto a fornire ai giudici di merito una
prova ovvero elementi obiettivi rigorosi, che potessero indurre i giudici ad un
giudizio di reale impossibilità di adempiere all’imposta, non dovuta a scelte
consapevoli ovvero colpevoli del soggetto tenuto al pagamento.
7.

Orbene esaminando i primi due motivi di ricorso, gli stessi risultano

manifestamente infondati. Sono infatti gli stessi motivi di censura a non farsi
carico di investire specificamente tali essenziali profili, ciò a fronte di
un’articolare motivazione della sentenza impugnata sul punto, con i punti della
quale il ricorso non si confronta in maniera specifica, ma anzi si limita a
riproporre censure già avanzate in grado di appello, rispetto alla quale i giudici
hanno fornito motivazione congrua ed esaustiva.

Deve essere sul punto

sia stato con-causato dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e

evidenziato come le sentenze dei due gradi di merito, pur non negando che la
società di cui l’Amonti era titolare era fosse in difficoltà economiche, hanno
ritenuto provata la non assoluta impossibilità in capo all’Amonti di adempiere al
debito erariale, poiché la crisi finanziaria non era stata né improvvisa, nè
repentina, ma invece frutto di una situazione di crisi perdurante, e pertanto ben
prevedibile nei suoi sviluppi ed esiti. Difatti, è stato osservato come il debito
verso il fisco relativo ai versamenti Iva sia collegato al compimento delle
operazioni imponibili: ogniqualvolta il soggetto d’imposta effettua tali operazioni

dunque, tenerla accantonata per l’Erario, organizzando le risorse disponibili per
adempiere all’obbligazione tributaria (cfr. Sez. Un. n. 37424 del 2013). La scelta
dell’Amonti di non accantonare le somme per l’Erario, ma di utilizzarle per
ripagare i debiti bancari, è stata quindi operata contemporaneamente al
momento di incasso delle fatture, come del resto già avvenuto l’anno precedente
(e per tale reato il ricorrente era stata già condannato), scelta in relazione alla
quale le difficoltà economiche e la crisi di liquidità rappresentano solo un motivo,
rilevabile semmai ai fini della determinazione della pena, ma non certo ai fini
della configurabilità del reato.
8. Né la buona fede dell’imputato può essere desunta dal fatto che egli avesse
richiesto dei finanziamenti bancari per cercare di risollevare l’azienda ed iniettare
liquidità, considerato che i giudici di merito hanno osservato come emergesse
dall’accertamento del curatore fallimentare che lo sviluppo iniziale della società
in oggetto era stato sproporzionato rispetto alle risorse patrimoniali e alle
capacità produttive: non era per nulla chiaro come mai la società di cui l’Amonti
era amministratore, non fosse riuscita ad ottenere i finanziamenti dal gruppo cui
faceva parte, posto che essi venivano erogati a tutte le società partecipanti in
nome di una politica di gestione della liquidità del gruppo consistente nella
continua circolazione di capitali a seconda delle esigenze dell’una e dell’altra.
9. Anche il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto
ripropone una valutazione di merito circa la congruità della pena, sulla quale la
Corte d’Appello si è pronunciata con motivazione esaustiva e più che adeguata,
facendo riferimento ai precedenti dell’imputato nonché all’ingente importo del
debito, dato quantitativo dell’evasione che è stato valutato tale anche dopo le
modifiche alle c.d. “soglie”

riferite alla fattispecie in oggetto a seguito

dell’entrata in vigore del D.Igs. n. 158 del 2015.
Il ricorso dell’ imputato, in conclusione, va dichiarato inammissibile ed in
conseguenza, ex art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della
Cassa delle ammende

riscuote anche dall’acquirente del bene o del servizio l’IVA dovuta e deve

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA