Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20405 del 12/01/2018
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20405 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PALMA FILIPPO nato il 28/01/1965 a SANREMO
avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO
che ha conci
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Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi di
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Data Udienza: 12/01/2018
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RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 15 marzo 2017 la Corte d’appello di Genova ha confermato la
sentenza del Tribunale di Imperia, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale
l’imputato odierno ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5,
del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione di cocaina (g 4,76) a fini di spaccio.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in relazione
tossicodipendente e di una modesta quantità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorrente omette di considerare,
anche solo a fini di critica, il dato rappresentato dall’altissima percentuale di purezza dello
stupefacente sequestrato, che, unitamente all’assoluta inverosimiglianza della versione
difensiva circa le ragioni del suo occultamento all’interno di un computer, è stato
correttamente valorizzato dai giudici di primo e secondo grado per escluderne la
destinazione a uso personale.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in
€ 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018.
alla mancata considerazione dell’uso personale dello stupefacente, trattandosi di soggetto