Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20404 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20404 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
RAGO MICHELE nato il 25/10/1980 a RIVOLI
SPAGNOLO ALESSANDRO nato il 13/01/1977 a RIVOLI
CIPOLLA PASQUALE nato il 24/09/1969 a ROGGIANO GRAVINA
MONTANELLI MARCO nato il 31/03/1979 a PORTOFERRAIO

avverso la sentenza del 03/10/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita per Rago e Spagnolo. Annullamento
con rinvio relativamente al punto in cui viene negata la sospensione condizionale
della pena e rigetto nel resto per Montanelli.
Udito il difensore
il difensore presente avvocato Flaviano si riporta ai motivi
il difensore presente avvocato Talini chiede l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 3 ottobre 2016, la Corte d’appello di Firenze ha parzialmente
riformato la sentenza del Gip presso Tribunale di Livorno del 13 novembre 2015, che
aveva condannato gli imputati Rago Michele, Spagnolo Alessandro, Cipolla Pasquale,
Ferretti Marco e Montanelli Marco per i reati di cui: a) agli artt. 110 cod. pen, 73, comma
4, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso tra loro, avevano
detenuto a fini di spaccio 189 panetti di sostanza stupefacente di tipo hashish del peso

acquistato da Spagnolo Alessandro e Spagnolo Alessandro e Cipolla Pasquale avevano
trasportato sull’autovettura intestata a quest’ultimo fino a Portoferraio, provvedendo a
consegnarli a Montanelli Marco, (incaricato da Rago Michele di procedere al recupero), che
li aveva occultati presso la propria abitazione ove erano stati rinvenuti dalla Guardia di
Finanza prima che Rago Michele potesse prelevarli; b) agli artt. 81, 110 cod. pen. e 80,
comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 perché, in concorso tra loro e con altri soggetti
ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avevano detenuto a fine
di spaccio, in due diverse occasioni, sostanza stupefacente di tipo hashish del quantitativo
di circa 10 kg a volta, che, acquistata da Rago Michele da terzi fornitori, era stata
consegnata a Portoferraio a Montanelli, il quale l’aveva trasportata nella propria abitazione
dove Rago Michele aveva provveduto a ritirarla.
2. – Avverso la sentenza Rago Michele ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di impugnazione, si lamentano la contraddittorietà della
decisione della Corte d’appello in punto di competenza territoriale e la violazione degli artt.
8 e 9 cod. proc. pen., in relazione all’individuazione del giudice territorialmente
competente. In particolare, secondo il ricorrente, la motivazione della Corte d’appello
sarebbe affetta da contraddittorietà, perché i giudici del gravame avrebbero dichiarato di
condividere la decisione del giudice di primo grado in punto di competenza territoriale, sul
rilievo che le varie condotte descritte nella rubrica dovevano essere ricondotte ad una
condotta unitaria e non ad una pluralità di azioni distinte, mentre, in realtà, l’ordinanza del
Gip aveva giustificato il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale per una ragione
opposta; ossia, perché il fatto contestato nell’imputazione, solo apparentemente unitario,
constava di una pluralità di condotte distinte tra loro, che avrebbero determinato
l’individuazione di fori tra loro diversi, dovendosi, applicare il criterio suppletivo previsto
dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. Si lamenta, in ogni caso, che il rigetto dell’eccezione
di incompetenza, confermato dalla Corte d’appello, avrebbe violato gli artt. 8 e 9, cod.
proc. pen. perché la fattispecie contestata avrebbe le caratteristiche del reato istantaneo,
che si consuma nel momento in cui il soggetto acquisisce il potere di fatto sulla sostanza

complessivo di kg 18,703 (da cui erano ricavabili 83,638 dosi) che Rago Michele aveva

stupefacente, anche in caso di acquisto, trasporto e custodia della stessa. Perciò, al fine di
stabilire la competenza per territorio, bisognerebbe considerare il luogo in cui è avvenuta
la prima delle condotte contestate, potendosi applicare il criterio suppletivo previsto
dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., solo nel caso in cui non fosse possibile accertare con
certezza tale luogo. Secondo il ricorrente, nel caso di specie, era stata contestata per
prima la condotta di acquisito della sostanza stupefacente, perfezionatasi con lo scambio
dei consensi tra Michele Rago ed Alessandro Spagnolo, avvenuto telefonicamente presso

cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., bensì il criterio ordinario previsto dall’art. 8 cod.
proc. pen., individuando il Tribunale di Torino come giudice competente.
2.2. – Con un secondo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell’art. 80 del
d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte d’appello ritenuto integrata l’aggravante
dell’ingente quantità di sostanza stupefacente detenuta, prendendo come mero
riferimento il parametro quantitativo del superamento della soglia di 2000 volte la quantità
massima detenibile, senza considerare tutti gli elementi del caso di specie. A parere del
ricorrente, il parametro numerico summenzionato rivestirebbe una connotazione
meramente negativa, volta ad escludere l’applicazione dell’aggravante contestata in caso
di quantitativo inferiore rispetto alla soglia indicata, dovendosi, in caso contrario,
procedere ad una valutazione di tutti gli elementi del caso concreto, accertamento di fatto
non compiuto dalla Corte d’appello, che avrebbe ritenuto integrata l’aggravante per il solo
superamento della soglia, senza offrire motivazioni ulteriori. In più, la Corte d’appello
avrebbe errato nella considerazione del quantitativo massimo giornaliero di principio attivo
detenibile, indicandolo (sulla base dell’intervento del Tar Lazio che aveva annullato il
Decreto Ministeriale Turco) in 500 mg, senza tenere conto della sentenza delle Sezioni
Unite del 2012, che aveva fissato tale parametro a 1000 mg ed ottenendo, in questo
modo, un’eccedenza maggiore rispetto a quella minima che si sarebbe ottenuta applicando
il parametro previsto dalle Sezioni Unite. Inoltre, il ricorrente lamenta una carenza di
motivazione sul medesimo punto, asserendo che la Corte d’appello, facendo riferimento
esclusivo al summenzionato parametro numerico, abbia omesso di considerare le
doglianze volte a censurare il rilievo attribuito alle limitate dimensioni del distretto elbano
per valutare l’ingente quantità del materiale stupefacente detenuto ed applicare, di
conseguenza, l’aggravante prevista dall’art. 80 del d.P.R. n.309 del 1990.
3. – Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore,
anche Spagnolo Alessandro, chiedendone l’annullamento.
3.1. – Con un primo motivo di doglianza l’imputato censura l’omessa motivazione in
ordine all’applicazione dell’aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, per non avere
la Corte d’appello preso in considerazione i dettami giurisprudenziali delle Sezioni Unite

la località di Alpignano, pertanto, non si sarebbe dovuto applicare il criterio suppletivo di

cbe avrebbero identificato il parametro numerico del superamento di 2000 volte il valore
massimo detenibile di sostanza stupefacente come criterio negativo, imponendo al giudice
di merito una valutazione sulle circostanze concrete della fattispecie in caso di
superamento di tale quantitativo. In particolare, i giudici del gravame avrebbero preso in
considerazione il mero dato aritmetico senza effettuare alcuna valutazione sulla
sussistenza o meno della circostanza aggravante in relazione ad elementi indicizzanti del
caso concreto, ed avrebbero, altresì, omesso di prende in considerazione gli specifici

precisa, infine, che, soprattutto a seguito dell’intervento della Corte costituzionale del
2014 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies della legge n.
49 del 2006, introducendo quattro nuove tabelle classificatorie delle sostanze stupefacenti,
non indicative dei valori di soglia precedentemente in vigore, risulterebbe illegittimo il
riferimento esclusivo a dati aritmetici che prescinda da una valutazione relativa a
parametri ulteriori quali il pericolo per la salute pubblica e la straordinarietà del
quantitativo rispetto alle normali transazioni.
3.2. – Con un secondo motivo di doglianza il ricorrente lamenta l’illogicità della
motivazione della Corte d’appello sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche ex art. 62 bis, cod. pen. In particolare, si censura il passaggio motivazionale in
cui i giudici del gravame hanno valorizzato negativamente il comportamento processuale,
privo di qualsiasi resipiscenza, tenuto dall’imputato, asserendo che i giudici abbiano
omesso di considerare le dichiarazioni rese dallo stesso nell’interrogatorio di garanzia, con
le quali lo Spagnolo non solo aveva confermato l’impianto accusatorio a suo carico, ma
aveva anche coinvolto il Cipolla e il Rago. La difesa lamenta, altresì, il mancato rilievo
attributo all’incensuratezza dell’imputato.
3.3. – Con un terzo motivo di doglianza, si censurano la violazione degli artt. 8 e 9,
cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in punto di competenza territoriale. In
particolare, il ricorrente, ritenendo che la competenza per territorio debba essere attribuita
prendendo in considerazione la prima delle condotte unitariamente integranti la fattispecie
di detenzione ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, asserisce che la
competenza doveva essere attribuita al Tribunale di Torino e non a quello di Livorno, in
quanto la condotta di acquisto della sostanza stupefacente, costituente la prima fase
dell’iter di detenzione, si era integrata con il mero accordo telefonico intercorso ad
Alpignano tra il Rago e lo Spagnolo, a nulla rilevando la materiale consegna, avvenuta a
Portoferraio.
4. – Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore,
anche Cipolla Pasquale, chiedendone l’annullamento.

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motivi di doglianza presentanti in tal senso dalla difesa nell’atto di appello. Il ricorrente

4.1. – Con un primo motivo di doglianza il ricorrente lamenta la violazione dell’art.
8 cod. proc. pen, nonché il vizio di motivazione per travisamento probatorio in relazione al
rigetto della questione di incompetenza territoriale, sulla base di ragioni analoghe a quelle
già esposte sub 2.1. e 3.3.
4.2. – Con un secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché il vizio di motivazione sull’applicazione
dell’aggravante in questione, in parte svolgendo considerazioni analoghe a quelle già

quantificato la soglia minima di rilevanza, sia in riferimento alla quantità complessiva di
materiale stupefacente, sia in riferimento alla quantità di principio attivo contenuto nella
sostanza medesima, sulla base della dose minima giornaliera, dovendosi, al contrario,
considerare il quantitativo massimo detenibile, dal quale sarebbe risultato un numero di
potenziali acquirenti della sostanza nettamente inferiore.
5. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore,
anche Montanelli Marco, chiedendone l’annullamento.
5.1. – Con un primo motivo di doglianza il ricorrente lamenta la violazione dell’art.
80 del d.P.R. n. 309 del 1990, per ragioni analoghe a quelle riportate sub sub 2.2., 3.1. e
4.2. Si ritiene, inoltre, che i giudici del gravame siano caduti in contraddizione, escludendo
la citata aggravante in relazione alla posizione di Ferretti Marco, sulla scorta della
motivazione secondo cui non era possibile escludere che il Ferretti, mentre si accordava
con il Rago, fosse inconsapevole della quantità effettivamente trattata da quest’ultimo, e
l’abbiano invece applicata al Montanelli nonostante quest’ultimo, fin dal primo
interrogatorio, avesse dichiarato di essere assolutamente inconsapevole del grosso
quantitativo da lui prelevato e non avesse mai fatto riferimento, nelle conversazioni
telefoniche intercettate, ad ingenti quantitativi tali da superare la soglia limite per
l’applicazione dell’aggravante.
5.2. – Con un secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la contraddittorietà

svolte dai coimputati (sub 2.2. e 3.1.), sottolineando che i giudici del gravame hanno

della motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale
della pena ex art. 163 e ss. cod. pen. In particolare, si censura il fatto che la Corte
d’appello abbia riformato la sentenza di primo grado riconoscendo al ricorrente
l’attenuante della collaborazione di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990
(ritenendola addirittura prevalente rispetto alla contestata aggravante di cui all’art. 80 del
medesimo decreto) ed abbia, in seguito, genericamente negato la concessione della
sospensione condizionale della pena sostenendo l’assenza di circostanze idonee a fare
desumere che l’imputato si sarebbe astenuto, in futuro, dal commettere analoghe
condotte di reato, incorrendo, in tal modo, in contraddizione rispetto alla valutazione dei
profili collaborativi.
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Ak

CONSIDERATO IN DIRITTO
6. – È opportuno esaminare in sequenza logica le doglianze presentate dai vari
ricorrenti, vagliando congiuntamente quelle che sono state presentate in una pluralità di
ricorsi.
6.1. – La doglianza sulla competenza territoriale, proposta dagli imputati Rago,
Spagnolo e Cipolla con i motivi sub. 2.1., 3.3., e 4.1, è manifestamente infondata.
6.1.1. – L’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è costruito dal legislatore come norma

Il primo ed il quarto comma dell’art. 73 disciplinano due reati che si distinguono tra loro
esclusivamente per il differente oggetto materiale della condotta (il comma 1 ha riguardo
alle sostanze di cui alle sopracitate tabelle I e III, droghe pesanti, il comma 4 alle tabelle
H e IV, droghe leggere) e per la differente previsione sanzionatoria (da 8 a 20 anni di
reclusione per il primo comma, da 2 a 6 anni per il quarto comma). In riferimento alle
diverse condotte previste, si ritiene pacificamente che l’art. 73, comma 1, e,
conseguentemente, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 si riferisca a fattispecie
alternative, la cui realizzazione congiunta, se relativa alla stessa sostanza stupefacente ed
indirizzata ad un unico fine, comporta l’assorbimento, sotto il profilo sanzionatorio, delle
diverse condotte in un unico reato (ex plurimis Sez. 4, n. 6203 del 19/11/2008; Sez. 6 n.
16253 del 17/02/2003). Pertanto, a fini sanzionatori, le condotte descritte dalla norma in
questione, perdono la propria individualità, integrando un’unica fattispecie di reato.
Differente, è, invece, la questione relativa l’attribuzione della competenza territoriale. In
tal senso, si ritiene che, nonostante l’assorbimento in un unico reato a fini sanzionatori, le
condotte descritte dall’art. 73, non perdano la propria autonoma rilevanza, sicché il
giudice territorialmente competente deve essere individuato scorporando l’unico reato di
cui all’art. 73 in diverse frazioni quante sono le condotte di fatto materializzatesi e facendo
riferimento al luogo in cui si sia compiuta con certezza la prima delle condotte contestate
(ex plurimis Sez. 4, n. 9496 del 31/01/2008; Sez. 6, n. 2411 del 30/06/1998). Soltanto
nell’ipotesi in cui risulti impossibile identificare con certezza il luogo di realizzazione della
prima condotta contestata, dovrà applicarsi il criterio suppletivo previsto dal comma 1
dell’art. 9 cod. proc. pen., individuando il giudice territorialmente competente in quello
dell’ultimo luogo in cui sia stata accertata con certezza una frazione della complessiva
condotta criminosa (ex plurimis Sez. 4, n. 24719 del 03/03/2016; Sez. 4 n. 17626 del
05/02/2004). A ciò consegue che se l’acquisto di materiale stupefacente è la prima
condotta contestata nel capo di imputazione, al fine di determinare il giudice
territorialmente competente dovrà farsi riferimento al luogo in cui il proponente e
l’accettante abbiamo contratto, con certezza, l’accordo di acquisto tramite lo scambio del
reciproco consenso, non essendo necessaria per la consumazione del delitto la materiale
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a più fattispecie, tutte costituenti delitti di pura condotta punibili a titolo di dolo generico.

traditio della sostanza stupefacente (ex plurimis Sez. 4, n. 45884 del 27/06/2017; Sez. 4,
n. 42740 del 18/10/2007; Sez. 4, n. 1175 del 22/06/2004).
6.1.2. – Il Gip del Tribunale di Livorno e la Corte d’appello di Firenze hanno dato
corretta applicazione a questi principi, prendendo come riferimento la condotta di
detenzione prevista nel capo di imputazione e realizzata dagli imputati in concorso tra
loro, in località Portoferraio. Infatti, la condotta di acquisto del materiale stupefacente, se
pure prodromica alla condotta di detenzione, non è stata compiuta da tutti gli imputati in

imputati Cipolla e Montanelli si fossero accordati per l’acquisto medesimo ed avessero,
pertanto, concorso nello stesso. Il reato, risulta, di conseguenza, distinto dal reato di
detenzione, previsto nel capo di imputazione, ed effettuato in corso da tutti gli imputati in
località Portoferraio. Tale ricostruzione emerge, indubbiamente, dall’imputazione e dalle
sentenze di condanna, che prendono in considerazione la condotta di concorso nella
detenzione di sostanza stupefacente senza nulla affermare rispetto all’accordo
nell’acquisto della sostanza medesima, ma anche dalle stesse prospettazioni difensive, che
mai asseriscono che l’acquisto della sostanza stupefacente sia avvenuto in accordo tra
tutti gli imputati, sottolineando, al contrario, che, come risultante dalla ricostruzione
effettuata dalla Guardia di Finanzia, soltanto il Rago e lo Spagnolo si erano accordati
telefonicamente per l’acquisto in questione. Pertanto, l’accordo integrante il concorso cui si
riferisce l’imputazione è intervenuto al momento della consegna della merce, avvenuta a
Portoferraio, con il coinvolgimento di tutti i ricorrenti: il Cipolla e lo Spagnolo hanno
trasportato la merce per consegnarla al Montanelli che, incaricato dal Rago del ritiro, ha
provveduto a custodirla presso la propria abitazione sino all’intervento della Guardia di
Finanza; ne consegue che risulta del tutto legittima l’attribuzione della competenza al
Tribunale di Livorno, a nulla rilevando l’eventuale accordo di acquisto intercorso tra il Rago
e lo Spagnolo ad Alpignano, in quanto estraneo al concorso come contestato.
6.1.3. – A ciò deve aggiungersi una considerazione ulteriore e assorbente: anche se
si volesse ritenere che tutti gli imputati avessero concorso nella condotta tenuta in
Alpignano, non vi sarebbero in concreto elementi sufficienti per ritenere perfezionato, con
certezza, l’accordo intercorso tra il Rago e lo Spagnolo. Infatti, nel caso di specie, il
generico riferimento alla telefonata intercorsa tra il Rago e lo Spagnolo riportato nella
ricostruzione della Guardia di Finanza non consente di affermare con certezza che vi sia
stato, proprio in quell’occasione e non in un momento precedente o successivo, il
perfezionamento dell’accordo integrato dall’accettazione dell’uno alla proposta dell’altro.
Proprio per questa ragione, la condotta di acquisto della sostanza stupefacente è stata
descritta in imputazione come una frazione evolutiva dell’iter criminis di detenzione e non
come reato a sé stante da imputarsi al Rago e allo Spagnolo. Pertanto, la linea difensiva

concorso tra loro, ma soltanto dal Rago e dallo Spagnolo, senza prova alcuna che gli

avanzata dai ricorrenti risulta, di per sé stessa evanescente, non essendo possibile
attribuire la competenza territoriale sulla base di una condotta impossibile da accertare nei
suoi tratti rilevanti. E deve ricordarsi, in punto di diritto, che, in materia di acquisto di
sostanze stupefacenti, pur essendo sufficiente il semplice scambio di consensi tra
l’acquirente e il venditore di droga, senza bisogno che si verifichi la traditio della sostanza
ai fini del perfezionamento dell’accordo (in ossequio ai principi civilistici in materia di
contratto), è comunque necessario che l’accettazione giunga a conoscenza del proponente

rilevando le semplici trattative intercorse tra le parti, punibili, se contestate, a livello di
tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, qualora si siano interrotte, per qualsiasi
motivo, senza pervenire al perfezionamento dell’accordo (ex plurimis Sez. 5, n. 54188 del
26/09/2016; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014).
6.2. – La censura relativa al riconoscimento della circostanza aggravante di cui
all’art. 80 del d. P. R n. 309 del 1990, proposta dagli imputati Rago, Spagnolo, Cipolla e
Montanelli con i motivi sub 2.2., 3.1., 4.2. e 5.1, è inammissibile.
Il tema della quantificazione dell’ingente quantità di sostanza stupefacente
necessaria per integrare la fattispecie aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del d. P. R.
n. 309 del 1990 ha da sempre interessato la giurisprudenza di legittimità, oscillante tra
l’introduzione di criteri aritmetici certi che consentano di valutare oggettivamente, in ogni
circostanza, il superamento di una soglia minima oltre la quale deve considerarsi integrata
l’aggravante in questione (ex plurimis Sez. 6, n. 20119 del 02/03/2010; Sez. 6, n. 30534
del 05/07/2007) e l’individuazione di criteri più elastici, quali la saturazione del mercato, il
pericolo per la salute pubblica o la straordinarietà della transazione, che consentano di
valutare il parametro dell’ingente quantità in rapporto al caso concreto di volta in volta
posto all’attenzione del giudice (ex plurimis Sez. 4, n. 24571 del 03/06/2010; Sez. 4, n.
44518 del 24/09/2003). Prevalente tra i due, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite,
è risultato l’orientamento sostenitore del parametro ponderale. Si è ritenuto che
l’aggravante dell’ingente quantità non sia ravvisabile in caso di quantità inferiore a 2.000
volte il valore massimo, in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza
dalla tabella allegata al D.M 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione
del giudice di merito, quando tale quantità sia stata superata (Sez. Un., n. 36258 del
24/05/2012). Si è introdotto, pertanto, un criterio aritmetico negativo volto ad escludere
l’applicazione dell’aggravante in questione ogni qual volta non sia superato il valore-soglia,
e a consentirla nell’ipotesi opposta, pur lasciando al giudice di merito un potere valutativo
discrezionale relativo alle circostanze del caso. Le modifiche legislative susseguitesi nel
tempo, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, hanno, tuttavia, rimodulato la
questione. Infatti, se alcuni arresti persistono nel considerare prevalente e sufficiente il

(ex plurimis Sez. 6, n. 20543 del 04/05/2010; Sez. 1, n. 16810 del 23/03/2007), a nulla

dato aritmetico del valore-soglia, altre correnti interpretative sottolineano, al contrario,
che la pronuncia delle Sezioni Unite era rapportata al sistema tabellare previsto dal d.l. n.
272 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 49 del 2006 (che aveva
introdotto nel testo unico degli stupefacenti, sostituendo le originarie quattro tabelle che
distinguevano le droghe leggere dalle droghe pesanti, con un’unica tabella relativa a tutte
le sostanze stupefacenti e psicotrope droganti) e non considerava, pertanto, le più recenti
modifiche legislative, quali l’introduzione, per mezzo del d.l. n. 36 del 2014, convertito con

costituzionale, che aveva dichiarato illegittimi gli artt. 4 vicies e 4 bis della legge n. 49 del
2006) di quattro nuove tabelle in ordine a sostanze stupefacenti tra loro diverse. Questo
mutato panorama normativo, che smentirebbe la ratio della normativa vigente all’epoca
dello sviluppo giurisprudenziale delle Sezioni Unite – spezzando l’equiparazione tra il reato
attinente a droghe pesanti e il reato relativo a droghe leggere – non consentirebbe,
l’applicazione automatica e sufficiente del criterio ponderale del valore-soglia, che
andrebbe, di conseguenza, rimodulato (ex multis Sez. 3, n. 1609 del 27/05/2015; Sez. 3,
n. 25176 del 21/05/2014; Sez. 3, n. 45458 del 01/10/2014). Orbene, non risulta che nel
caso di specie la summenzionata questione interpretativa assuma concreto rilievo. Infatti,
è palese che, seppure la Corte d’appello ha manifestato di aderire alla corrente
sostenitrice dell’automatica applicazione del dato ponderale, ha, altresì, dimostrato di
condividere implicitamente la ricostruzione operata dal Gip di Livorno, il quale, lungi
dall’applicare tout court il dato aritmetico, ha rapportato la valutazione sull’ingente
quantità al caso concreto, sostenendo, in modo pienamente logico e condivisibile, che le
ristrette dimensioni del territorio di consumazione del reato (l’isola d’Elba, luogo
inopinabilmente piccolo, poco abitato e non di facile transito) rendevano, senza dubbio,
proporzionalmente ingente il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, 18 kg di
hashish.
6.2.1. – In questa ottica, risulta manifestamente infondato il motivo di doglianza

modificazioni nella I. n. 79 del 2014 (conseguente alla sentenza 32/2014 della Corte

sub. 2.2 proposto dal ricorrente Rago. A parere del ricorrente, il giudice di primo grado
non avrebbe dovuto reputare proporzionalmente ingente il quantitativo detenuto, per il
fatto che l’isola d’Elba, in estate, assumerebbe le dimensioni di una qualsiasi città
continentale. L’imputato, dimentica, tuttavia, di considerare che la maggior parte dei reati
di cui in imputazione è stata accertata nei mesi di novembre e marzo, ossia, in un periodo
ben lontano da quello estivo, in cui, il distretto elbano, risulta, senza dubbio, scarsamente
frequentato ed abitato. La sproporzione quantitativa di materiale detenuto rispetto alle
dimensioni del luogo di detenzione risulta, pertanto, assolutamente evidente.
6.2.2. – Parimenti inammissibile è la censura proposta dal ricorrente Cipolla

sub

4.2. Ferma restando l’implicita aderenza alla ricostruzione effettuata dal Gip di Livorno (a

9

Ak

cui si aggiunge e non si sostituisce l’applicazione del criterio ponderale), non sono
comunque censurabili le modalità di applicazione del dato aritmetico del valore-soglia da
parte della Corte d’appello. Infatti, a nulla rileva la circostanza che i giudici del gravame
abbiano fatto riferimento alle dosi giornaliere di materiale sequestrato e non al
quantitativo massimo detenibile (criterio considerato dalle Sezioni Unite), in quanto, se
pure si fosse fatto riferimento a questo ultimo parametro, il valore soglia sarebbe stato
ugualmente superato, risultando un quantitativo di principi attivo pari a kg 2,090 a fronte

richiamato dalle Sezioni Unite) e di kg 1 (applicando il parametro di 500 mg, come
risultante dall’ intervento del Tar Lazio del 2007 che ha determinato la reintroduzione del
valore previsto originariamente nella tabella acclusa alla legge n. 49 del 2006).
6.2.3. – Analoghe considerazioni, nel senso dell’inammissibilità, valgono per la
doglianza proposta dal ricorrente Montanelli con il motivo

sub 5.1., che censura la

contraddittorietà della motivazione nei punti in cui non applica l’aggravante dell’art. 80 del
d. P. R. n. 309 del 1990 all’imputato Ferretti, sostenendo l’estraneità dello stesso alla
transazione inerente il quantitativo della sostanza (essendosi limitato al prestito del
denaro fungente da anticipo per l’acquisto della droga), e la riconosce, invece al
Montanelli, il quale, avendo provveduto al semplice ritiro della merce, doveva considerarsi
parimenti inconsapevole del quantitativo detenuto. Orbene, la censura in questione, già di
per sé inammissibile in quanto volta ad ottenere una valutazione di merito esclusa dalla
competenza di questa Corte (ex plurimis Sez. 6, n. 32878, 20/07/2011; Sez. 1, n. 33028,
14/07/2011), risulta, comunque manifestamente infondata perché, mentre il Ferretti non
aveva mai avuto un contatto diretto con il materiale acquistato e detenuto, il Montanelli, al
contrario, aveva materialmente ritirato la merce e l’aveva custodita presso la propria
abitazione, rendendo implausibile ritenere che non fosse consapevole dell’ingente
quantitativo che lui stesso ritirava e custodiva, di ben 18 kg di hashish.
6.3. – Inammissibile è, altresì, la censura sub 3.2. proposta dall’imputato Spagnolo,
con cui si lamenta il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Deve ricordarsi, infatti, che nel motivare il diniego di tali circostanze, non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale
valutazione (ex plurimis Sez. 3, n. 285253, 19/03/2014; Sez. 2, n. 2285, 11/10/2014). La
Corte d’appello ha legittimamente rispettato tale principio, considerando il profilo della
gravità del reato (evidenziato anche dal fatto che lo Spagnolo aveva ricevuto pagamenti in
data precedente rispetto all’accertamento dei reati contesti) quale elemento decisivo e
sufficiente, rispetto agli ulteriori elementi dedotti dalle parti, a nulla rilevando la

del quantitativo massimo detenibile di kg 2 (applicando il parametro di 1000 mg,

contestazione relativa all’asserita resipiscenza dell’imputato, perché del tutto generica in
ordine agli estremi e al contenuto dell’interrogatorio di garanzia durante il quale si
sostiene che lo Spagnolo abbia ammesso la propria responsabilità e, pertanto,
assolutamente non valutabile dal giudice di merito. Né potrebbe assumere autonoma
rilevanza l’incensuratezza dell’imputato, a fronte del tenore letterale dell’art. 62

bis

richiamato.
6.4. – Parimenti inammissibile è la censura proposta dal ricorrente Montanelli con il

della pena a fronte del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 73,
comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990.
A tal proposito si rileva che le norme in questione hanno una ratio applicativa del
tutto differente. Mentre la prima è diretta a premiare la collaborazione dell’imputato
durante il processo con lo scopo di evitare il compimento dell’ulteriore attività delittuosa e
non di proporzionare la pena al ravvedimento e al recupero dell’imputato (ex plurimis Sez.
3, n. 16431 del 2/03/2011; Sez. 4, n. 20799 del 2/03/2010), la seconda è volta a
riconoscere il beneficio sospensivo dell’applicazione della sanzione, finalizzato al
ravvedimento dei reo ed al suo reinserimento in società, solo quando vi siano ragioni
sufficienti per ritenere che l’imputato si astenga, in futuro, dal compimento di ulteriori
reati. Per questo motivo, il giudice di merito, nell’applicare l’uno e l’altro beneficio, deve
prendere in considerazione elementi diversi perché riferiti nell’un caso al passato e
nell’altro al futuro, senza che il comportamento collaborativo tenuto dall’imputato durante
il processo possa assurgere a prova diretta e automatica della successiva astensione dal
compimento di altri reati della stessa indole. Bene hanno fatto, pertanto, i giudici di
secondo grado a compiere due valutazioni distinte, culminate nel riconoscimento
dell’attenuante ex art. 73, comma 7, del d. P. R. n. 309 del 1990, e nel diniego di
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 e ss cod.
pen., per assenza di circostanze specifiche (di fatto non evidenziate neppure dalla difesa,

motivo sub 5.2., con cui si lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale

soffermatasi esclusivamente sugli elementi giustificativi del riconoscimento dell’attenuante
della collaborazione, considerati erroneamente valevoli e sufficienti anche per la
concessione del beneficio sospensivo).
7. – I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

114.k

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in
C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018.

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