Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20403 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20403 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALLOZZO CIFALA’ GIACOMO nato il 28/05/1987 a TAORMINA

avverso la sentenza del 19/10/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONI°
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO
che ha concluso per

Data Udienza: 12/01/2018

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il dife ore

MN

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 19 ottobre 2016 la Corte d’appello di Messina ha confermato
la sentenza del Tribunale di Messina del 6 maggio 2016, con la quale – per quanto qui
rileva – l’imputato odierno ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 73,
comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, chiedendone l’annullamento.

proc. pen., per il mancato accoglimento della domanda di applicazione della pena su
richiesta delle parti. In particolare, ci si duole del fatto che il pubblico ministero avrebbe
prestato, il 5 maggio 2016, un consenso poi revocato in pari data.
2.2. – Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano la carenza, la manifesta
illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento
dell’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 73, Comma cinque, del d.P.R. n. 309 del 1990,
sul rilievo che non si sarebbero considerati il carattere episodico della detenzione e la
modestia della somma di denaro in contanti rinvenuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
3.1. – La prima censura è formulata in modo non specifico, perché la difesa omette
di considerare il dato, che emerge dalla semplice lettura della sentenza impugnata,
rappresentato dall’illegalità della pena richiesta dall’imputato, rispetto alla quale il pubblico
ministero aveva inizialmente prestato e poi revocato il consenso. La rilevata illegalità non
avrebbe consentito comunque di addivenire a un valido patteggiamento, ai sensi dell’art.
444, comma 2, cod. proc. pen.; cosicché risultano irrilevanti le considerazioni di parte
ricorrente circa la revocabilità del consenso del pubblico ministero.
3.2. – Inammissibile, perché diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione
del merito della decisione, è il secondo motivo di doglianza, riferito al mancato
riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309
del 1990. Come ben evidenziato dalla Corte d’appello, la difesa ha inteso parcellizzare il
quantitativo di droga detenuta, riferendosi solo a quella materialmente rinvenuta nelle
mani dell’odierno ricorrente, ma non considerando che la detenzione era avvenuta in
concorso con un altro soggetto e, dunque, si doveva riferire all’intera quantità di
stupefacente sequestrato.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell’art. 444 cod.

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in
C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018.

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