Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20402 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20402 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO SEVERINO nato il 29/03/1964 a ANTONIMINA

avverso la sentenza del 08/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il diMore

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata l’8 giugno 2017 la Corte d’appello di Milano ha
confermato la sentenza del Tribunale di Lodi del 3 ottobre 2016, con la “quale l’imputato
era stato condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed C 7.000,00 di
multa, per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché aveva
illecitamente trasportato a bordo di un’auto quattordici involucri contenenti sostanza
stupefacente di tipo marijuana, del peso complessivo di gr. 9810 lordi, destinati – avuto

somma di C 440,00 in banconote da C 20,00 – ad evidenti fini di spaccio.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell’art. 444 cod.
proc. pen., per il mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena su
richiesta delle parti. In particolare, si si duole del fatto che la Corte d’appello di Milano non
abbia tenuto conto delle doglianze espresse con l’atto di appello relativamente al mancato
riconoscimento della richiesta di definizione del procedimento celebratosi innanzi al
Tribunale di Lodi.
2.2. – Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano la carenza, l’illogicità e la
contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen., per non avere la
Corte d’appello applicato il minimo edittale della pena previsto dall’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990, violando, in tal modo, la funzione risocializzante e rieducativa della sanzione
penale prevista dall’art. 27 Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
3.1. – La censura sub 2.1., oltre ad essere non sufficientemente specifica, perché
basata un non chiaro riferimento tanto alla violazione di legge, quanto alla carenza di
motivazione circa il diniego di applicazione della pena su richiesta delle parti, è,
comunque, manifestamente infondata. Infatti, lungi da quanto asserito dal ricorrente, la
Corte d’appello ha correttamente assolto il proprio obbligo motivazionale sia in riferimento
alla legittimità del mancato accoglimento della richiesta di patteggiamento

ex art. 444

cod. proc. pen., sia in riferimento alla mancata motivazione del nuovo rigetto della
richiesta di definizione alternativa del processo da parte del giudice di primo grado,
subentrato al precedente che aveva respinto la richiesta.
3.1.1. – Sotto il primo profilo, i giudici del gravame hanno ben evidenziano che,
sebbene il difensore fosse munito di procura speciale, la richiesta di patteggiamento era
stata formulata in maniera irrituale, così da determinare la decadenza prevista dal
combinato disposto degli artt. 446, comma 1, e 458, comma 1, cod. proc. pen, secondo

riguardo al peso complessivo, alle modalità di confezionamento, al rinvenimento della

cui l’istanza di patteggiamento per l’ipotesi di giudizio immediato (come quello di specie)
deve pervenire nell’ufficio del Gip, con prova dell’avvenuta notifica al pubblico ministero,
entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. I giudici di
secondo grado sottolineano, con ragionamento pienamente condivisibile, che, dai verbali
di udienza e dai documenti prodotti dalla difesa non era stato possibile ricavare la prova
della notifica preliminare al PM, né del successivo deposito nella cancelleria del Gip, dal
momento che la prima non era stata inviata tramite posta elettronica certificata e non

accettazione da parte degli uffici competenti, presentata dalla difesa come prova del
deposito, non essendo stata accompagnata dal testo della mail ed avendo, perciò,
contenuto ignoto, non consentiva di ravvisare un suo legame con la richiesta di
patteggiamento.
3.1.2. – Manifestamente infondata, risulta, altresì, la doglianza relativa alla
mancata motivazione del diniego da parte del nuovo giudice subentrato al Gip che aveva
rigettato l’istanza di patteggiamento. A tal proposito, dalla semplice lettura della sentenza
impugnata, emerge che la Corte d’appello evidenzia la decadenza era ormai stata
pronunciata dal primo giudice e, soprattutto, che la medesima istanza non era mai stata
reiterata innanzi al nuovo giudice. Per questo motivo il giudice successivamente designato
non era in alcun modo tenuto a motivare, di nuovo e in aggiunta a quanto già motivato
dal giudice precedente, circa il rigetto dell’istanza di patteggiamento, tanto più che, come
emerso dal verbale di udienza del 20 settembre 2016, l’imputato aveva espressamente
prestato il consenso alla conservazione di tutti gli atti esperiti sotto la cognizione del
giudice precedente.
3.1.3. – Infine, è opportuno rilevare la mancanza di interesse all’accoglimento della
censura, dal momento che la pena inflitta dal giudice di prime cure e confermata dalla
Corte d’appello corrisponde a quella indicata nella proposta di patteggiamento, sicché il
ricorrente non avrebbe tratto alcun miglioramento, in termini di trattamento
sanzionatorio, dall’accoglimento della proposta.
3.2. – Manifestamente infondata, risulta, altresì, la censura relativa alla mancanza
di motivazione sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.
3.2.1. – A tal proposito deve ricordarsi che la gradazione della pena tra il minimo
ed il massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita
in aderenza ai principi enunciati negli art. 132 e 133 cod. pen. Ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione
della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di un mero arbitrio o di un
ragionamento illogico (ex multis Sez. 2, n. 53266 del 23/11/2017). Il giudice di merito è,
pertanto, libero di determinare la pena apprezzando i criteri posti dall’art. 133, purché

risultava, pertanto, idonea ad essere qualificata quale notifica, mentre la ricevuta di

segua un ragionamento che risulti logico e coerente. Va inoltre ricordato che il giudice di
merito ha il pieno potere di discostarsi dal minimo edittale della pena, dovendo, tuttavia,
precisamente motivare circa le ragioni dell’aggravio sanzionatorio (ex plurimis Sez. 1, n.
24213 del 13/03/2013; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008), senza che ciò comporti la
violazione dell’art. 27 Cost. Infatti, il principio della finalità di rieducazione della pena,
anima garantista del sistema processual-penalistico, non è volto ad imporre al giudice di
optare in ogni caso per il trattamento sanzionatorio più mite, ma, al contrario, risulta

la risocializzazione del reo. Se così non fosse, perderebbe qualsivoglia utilità la stessa
previsione legislativa di una cornice edittale lungo la quale il giudice possa muoversi nella
determinazione della pena. Pertanto, risulta pienamente corrispondente all’art. 27 Cost, la
previsione di una sanzione che si discosti dal minimo edittale della pena, purché tale
decisione sia motivata in modo sufficiente da giustificare le ragioni che abbiano condotto il
giudice a ritenere adeguata la previsione di una sanzione più grave.
3.2.2. – Con riferimento al caso, deve rilevarsi che – a fronte delle generiche
censure della difesa, meramente reiterate con il ricorso per cassazione – la Corte d’appello
ha fornito una motivazione del tutto logica e coerente. Ha ritenuto, infatti, che il
comportamento collaborativo tenuto dall’imputato al momento dell’arresto (in ragione del
quale il giudice di prime cure aveva ritenuto opportuno il riconoscimento delle circostanza
attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.) non risulta in grado di annullare gli altri
consistenti elementi a carico dell’imputato stesso, quali: la flagranza del reato e la
quantità e qualità della sostanza stupefacente rivenuta (marijuana molto pura), l’ingente
somma suddivisa in banconote di piccolo taglio nella sua disponibilità, i precedenti penali.
Perciò, in presenza di indicatori che evidenziano l’inserimento dell’imputato nel mercato
dello spaccio, risulta legittima e correttamente motivata la pena irrogata dal giudice di
primo grado e confermata dalla Corte d’appello di Milano, considerando, altresì, la
corrispondenza della stessa con quella prevista nella proposta di patteggiamento avanzata
dall’imputato.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in
C 2.000,00.
P.Q.M.
4

finalizzato a guidarlo verso la scelta del trattamento sanzionatorio più idoneo ad ottenere

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018.

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