Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20400 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20400 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
GOCI ARTAN nato il 06/09/1979 a MAMURRAS( ALBANIA)
KARAJ ERMAL nato il 13/03/1993 a KRUJE( ALBANIA)
RECI ARBEN nato il 13/12/1993

avverso la sentenza del 13/06/2017 del GIP TRIBUNALE di PARMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 17/04/2018

N. 42 4/20

FATTO e DIRITTO

1. Goci Artan, Reci Arbén e Karaj Ermal – hanno proposto separati ricorsi per
cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo i primi due la violazione
dell’art. 129 cod. proc. pen. (omessa motivazione sulle ragioni per cui il giudice
non aveva ritenuto di pronunciare una sentenza di proscioglimento) ed il solo

2. Tutti e tre i ricorsi sono inammissibili essendo le censure manifestamente
infondate.
Quanto alla violazione dell’art. 129 cod. pen., questa Corte, ha
reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito e della
centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza – fermo restando che alla parte è
preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini
fattuali dell’imputazione (SSUU 20/1999) – occorre una specifica indicazione di
tutti gli elementi strutturali della motivazione «soltanto nel caso in cui dagli atti o
della deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in
caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita
che è stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU.
5777/1992. Sulla base di tali principi deve ritenersi che il giudice abbia operato il
doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art 129 cpp., rilevando
che dagli atti, analiticamente indicati, non risultavano elementi evidenti che
potessero portare ad una pronuncia di proscioglimento, ai fatti era stata data la
corretta qualificazione giuridica e la pena era congrua. Tanto basta per ritenere
adempiuto all’obbligo di motivazione richiesto sul punto.
Quanto al trattamento sanzionatorio, questa Corte, ha statuito che, nel
ricorso per cassazione, contro la sentenza che applichi la pena nella misura
patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura
della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale (Cass. 18735/2001 Rv.
219852; Cass. 16832/2008 Rv. 239543; Cass. 3580/2009 Rv. 242673): il che
non è nella fattispecie in esame.

3. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al

Karaj la violazione dell’art. 133 cod. pen. (eccessività della pena)

pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA

ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018

i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

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