Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 204 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 204 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO RITA N. IL 18/02/1963
avverso l’ordinanza n. 901/2011 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del
29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il giorno 29.11.2012 il tribunale di Salerno, sez. distaccata di
Eboli, dichiarava la propria incompetenza a decidere sull’istanza formulata dalla difesa di
ROMANO Rita di emissione di sentenza di non doversi procedere perché al momento del
fatto la norma contestata (art. 341 bis cod.pen) non era ancora entrata in vigore, in
quanto la condotta tenuta poteva essere comunque ricompresa nell’ipotesi di reato

gli atti al Pm per la promozione dell’azione penale avanti al giudice di pace.

Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione la prevenuta pel tramite
del suo difensore, per dedurre violazione degli artt. 2, 15 , 341 bis e 595 cod.pen.,
nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: secondo la
difesa non si doveva procedere sia che si fosse ritenuta prevalente la giurisprudenza che
vieta l’espansione normativa e la sussunzione in altre fattispecie, sia che si fosse ritenuto
di poter riqualificare il fatto , posto che non ricorrono gli estremi del reato di cui all’art.
595 cod.pen.

Il ricorso è inammissibile perché proposto contro un provvedimento non ricorribile
in cassazione, in tema di competenza , giusto il disposto dell’art. 568 c. 2 cod.proc.pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso inorna,
7
30 Settembre 2013.
[

prevista dall’art. 595 cod.pen., di competenza del giudice di pace. Per questo trasmetteva

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