Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 204 del 18/11/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 204 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
Data Udienza: 18/11/2016
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Capano Antonio, n. a Belvedere
Marittimo (CS) il 16/03/1957, rappresentato e assistito dall’avv.
Gianpiero Calabrese, persona offesa nel procedimento a carico di
Campanozzi Delmo, n. a Torremaggiore il 14/12/1957, rappresentato
e assistito dall’avv. Luigi Greco, d’ufficio, indagato per il reato di
truffa, avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Paola, n. 280/2016, in data
05/05/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale dott.
Sante Spinaci che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Paola per l’ulteriore
corso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 05/05/2016, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Paola, pur scrutinando come rituale
l’opposizione proposta dalla persona offesa Capano Antonio,
disponeva
de plano l’archiviazione del procedimento a carico di
Campanozzi Delmo, indagato per il reato di truffa.
2. Avverso detto provvedimento, la persona offesa, tramite
difensore, propone ricorso per cassazione lamentando, quale motivo
unico, la violazione del contraddittorio per avere il giudice provveduto
senza preventiva fissazione dell’udienza camerale ex artt. 410,
comma 2 e 127 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
2. Invero, come da costante insegnamento della giurisprudenza
di questa Suprema Corte, in tema di archiviazione, l’omessa
fissazione da parte del giudice per le indagini preliminari dell’udienza
camerale di cui all’art. 410 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in
ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa
richiesta formulata dal pubblico ministero costituiscono violazione
sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art.
178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in quanto tale
come motivo di ricorso per cassazione (cfr., Sez. 6, n. 38801 del
17/09/2014, P.O. in proc. Marini e altri).
3. Nella fattispecie, il giudice per le indagini preliminari ha
disposto l’archiviazione del procedimento nonostante l’opposizione
presentata nell’interesse della persona offesa, senza provvedere a
fissare l’udienza camerale ex artt. 410, comma 2, 127 cod. proc. pen.
omettendo altresì di motivare in ordine alla ritenuta inammissibilità
della proposta opposizione: da qui l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato con ordine di trasmissione degli atti al
Tribunale di Paola per l’ulteriore corso
P.Q.M.
2
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Paola per l’ulteriore corso.
Così deciso il 18/11/2016.
Il Consigliere estensore
I Presidente
Andrea Pellegrino
ni Diotallev
o
Sentenza a motivazione semplificata.