Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20398 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20398 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KHARIE SAID nato il 03/03/1983
avverso la sentenza del 10/10/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 17/04/2018
FATTO e DIRITTO
1. Kharie Said, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:
1.1. la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non essendo la prova
sufficiente per il giudizio di responsabilità;
1.2. l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628/3 n. 1 cod. pen.;
1.3. la violazione degli artt. 133 – 62 bis cod. pen. per avere la Corte inflitto
2.
Il ricorso è inammissibile essendo tutte le suddette censure
manifestamente infondate posto che sono meramente reiterative delle medesime
questioni dedotte in sede di appello ma disattese dalla Corte con motivazione
congrua e coerente con gli evidenziati elementi fattuali e, quindi, incensurabile in
questa sede di legittimità.
3. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
3.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018
una pena eccessiva e non concesso le attenuanti generiche.