Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20395 del 19/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20395 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANUCCIO DOMENICO N. IL 21/11/1984
avverso la sentenza n. 2496/2015 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
23/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 19/04/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, con sentenza in data
23.02.2015, applicava nei confronti di Panuccio Domenico la pena concordata dalle parti ex
art. 444 c.p.p., in relazione al reato di tentata estorsione pluriaggravata in concorso.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di
patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della
sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il
giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all’art. 444,
comma secondo, c.p.p., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (Sez. 6, sent. n. 7401 del 31/01/2013,
dep. 14/02/2013, P.G. in proc. Gjataj e altri, Rv. 254878).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle
ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19.04.2016

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: mancato
riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA