Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20395 del 19/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20395 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANUCCIO DOMENICO N. IL 21/11/1984
avverso la sentenza n. 2496/2015 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
23/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;
Data Udienza: 19/04/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, con sentenza in data
23.02.2015, applicava nei confronti di Panuccio Domenico la pena concordata dalle parti ex
art. 444 c.p.p., in relazione al reato di tentata estorsione pluriaggravata in concorso.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di
patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della
sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il
giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all’art. 444,
comma secondo, c.p.p., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (Sez. 6, sent. n. 7401 del 31/01/2013,
dep. 14/02/2013, P.G. in proc. Gjataj e altri, Rv. 254878).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle
ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19.04.2016
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: mancato
riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno.