Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20395 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20395 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
HALILOVIC DIEGO n. a Cremona il 31/7/1997
avverso la sentenza resa in data 11/9/2017 dalla Corte d’Appello di Milano
-dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis

FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale
di Busto Arsizio che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di rapina aggravata in
concorso, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle
aggravanti e alla recidiva, alla pena di anni tre,nnesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo il vizio della
motivazione con riferimento all’individuazione dell’imputato quale responsabile del fatto di
reato in contestazione.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale ha fornito
sintetica ma adeguata risposta alle doglianze difensive, evidenziando l’affidabilità
dell’individuazione del teste Pistocchini, non inficiata dalla deduzioni difensive in ordine alla
posizione in cui avvenne l’avvistamento, e l’assenza di giustificazioni circa l’utilizzo del furgone
usato per la commissione della rapina. L’essenzialità della trama giustificativa, lungi
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Data Udienza: 17/04/2018

dall’integrare una motivazione meramente apparente, trova ragione nell’ampia disamina del
profilo inerente l’attribuibilità soggettiva del reato al prevenuto operata dalla sentenza di prime
cure, che ha evidenziato come la difesa dell’Halilovic abbia prestato consenso all’acquisizione
delle sit e del verbale di individuazione fotografica del Pistocchini, così rinunziando al
controesarne del teste, e richiamato a sostegno dell’affermazione di responsabilità un solido
quadro indiziario in cui alla individuazione si sommano la disponibilità del furgone utilizzato
per la rapina e il fallimento della prova d’alibi, alla stregua della deposizione della teste Di

4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

Puccio Cinzia.

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