Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20394 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20394 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BORELLA SERGIO nato il 28/08/1940 a PREMOSELLO-CHIOVENDA

avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

IN FATTO E IN DIRITTO

Barella Sergio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino
del 7/3/2017 che in parziale riforma della sentenza di primo grado,
rideterminava la pena a lui inflitta in ordine ai delitti di cui agli artt. 610 c.p. (
così riqualificata l’riginaria imputazione ) e 640 bis c.p., chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., deduce la
violazione di legge avuto riguardo alla insussistenza di minacce esercitate nei

Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni
dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve,
infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la
sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano
formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in
maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di
riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la
impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo
comma, ultima parte, cod. proc. pen. Con particolare riferimento alla
affermazione di responsabilità la Corte ha evidenziato che , contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, i testi avevano riferito delle minacce esercitate
dal Barella il quale aveva anche prospettato il licenziamento se non avessero
soddisfatto le sue richieste e le indagini dei Carabinieri avevano confermato il
superamento costante degli orari di lavoro , la mancata osservanza dei turni di
riposo, e la pratica di usare più di un disco al giorno cioè tutte situazioni imposte
dal prevenuto che consentivano di delineare un quadro generale di sopraffazione
da parte del datore integrativo della fattispecie di cui all’art. 610 c.p. ( Sez. 6, n.
31413/2006, Rv. 234854).
All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 3.000,00.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle ammende.

confronti dei lavoratori.

Roma 17/4/2018

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