Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20393 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20393 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NGOM ALIEU nato il 10/07/1998

avverso la sentenza del 24/07/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TIVOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto

Ngom Alieu ricorre avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Tivoli del
24/7/2017 con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
stata applicata nei suoi confronti, la pena di anni due , mesi sei di reclusione ed
euro 1.000,00 di multa in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni aggravate,
deduce la carenza ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 129,
546 c.p.p.

Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902; Sez. 5 31256 del 25/6/2013, Fede , rv. 256359); nel caso di specie,
dalla lettura della sentenza impugnata, non si ravvisa alcuna causa di
proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi dell’art. 129 c.p.p.,
facendosi espresso riferimento alle risultanze processuali ( informativa dei
Carabinieri di Riano del 29/4/2017 ed atti allegati )
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 3000,00 .

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 17/4/2018

Il ricorso è inammissibile.

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