Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20392 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20392 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELL’ERNIA ANDREA nato il 10/05/1972 a TORINO

avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

IN FATTO E IN DIRITTO

Dell’Ernia Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Torino del 29/11/2016 confermativa della sentenza del GUP del Tribunale di
Alessandria del 21/3/2016 che lo aveva condannato in ordine al delitto di rapina
aggravata , chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)
c.p.p., deduce la carenza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze
attenuanti generiche ed al mancato riconoscimento del vincolo della

Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni
dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve,
infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la
sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano
formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in
maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di
riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la
impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo
comma, ultima parte, cod. proc. pen. Con particolare riferimento al diniego delle
circostanze attenuanti generiche deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze
attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di
fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché
congrua e non contraddittoria, come è avvenuto nel caso di specie, non può
essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Sez. 6 n. 42688/2008, Rv. 242419; Sez. 2 n. 3609/2011, Rv.
249163). Quanto poi alla esclusione del vincolo della continuazione tra i reati di
rapina e furto, il giudice ha correttamente rilevato che il solo status di
tossicodipendente , non giustifica da sola, l’applicazione dell’istituto dovendosi
avere riguardo anche ad altri elementi, dimostrativi della sussistenza del
medesimo disegno criminoso Sez.6, n.22553/2017, Rv. 27039; Sez. 1, n.
49653/2014, Rv.261271).
All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 3.000,00.

continuazione anche in relazione all’art. 671 c. 1 c.p.p.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle ammende.

Roma 17/4/2018

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