Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20390 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20390 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERNI GIUSEPPE nato il 02/10/1966 a FIRENZE

avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

IN FATTO E IN DIRITTO

Berni Giuseppe ricorre, avverso la sentenza della Corte di Appello di
Perugia del 12/12/2016, che in parziale riforma della sentenza di primo grado,
rideterminava la pena a lui inflitta previa concessione delle circostanze
attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, chiedendone l’annullamento ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) e d) c.p.p., la mancanza ed illogicità
manifesta della motivazione avuto riguardo alla affermazione di penale

Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni
dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve,
infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la
sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano
formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in
maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di
riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la
impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo
comma, ultima parte, cod. proc. pen. Con particolare riferimento alla
affermazione di responsabilità la Corte ha evidenziato che il prevenuto era stato
riconosciuto da una pluralità di soggetti ed in casa sua era stato trovato un
giocattolo compatibile con quello poco prima comprato presso il negozio
” Risparmio casa”.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità
(Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del
24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
ammende.

responsabilità .

Roma 17/4/2018

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