Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20388 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20388 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MBOW MOUSTAPHA nato il 01/01/1953

avverso la sentenza del 15/05/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

IN FATTO E IN DIRITTO

MbOw Moustapha ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Genova del 15/5/2017 , confermativa della sentenza del Tribunale di Massa del
26/1/2015, con la quale è stato condannato, per i reati ascritti, alla pena
ritenuta di giustizia, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b) e c) cod. proc. pen.; deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della
legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all’art. 474 c.p.,

scientifiche che potessero in assenza di perizia attestare la falsità della merce
detenuta dal prevenuto .
Il ricorso è manifestamente infondato .
La sentenza impugnata, anche attraverso il richiamo alla giurisprudenza di
questa Corte, condivisa dal Collegio, ha reso adeguata motivazione in ordine alla
ritenuta integrazione, nella fattispecie oggetto del presente ricorso, del reato di
cui all’art. 474 c.p. e, conseguentemente, anche del reato di ricettazione
contestato al capo a). Infatti il problema dell’inidoneità dei prodotti in sequestro
ad indurre in inganno il compratore è stato ripetutamente affrontato da questa
Corte di legittimità pervenendosi alla conclusione che la sussistenza di detta
circostanza non è idonea ad escludere il reato di cui all’art. 474 c.p. Trattasi,
difatti, di norma rivolta alla tutela, in via principale e diretta, non dell’acquirente
dei prodotti recanti i marchi contraffatti, ma della pubblica fede intesa come
affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere
dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, si tratta,
pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la
realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile
qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da
escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno ( Sez. 2,
20944/2012, rv. 252836; Sez. 5, 21049/2012, rv. 252974; Sez. 2 n.
28423/2012;Rv. 253417 Sez. 5 33324/2008, rv. 241347; Sez. 5 31451/2006,
rv. 235214).
Quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria o all’assunzione di una perizia
tecnica ai fini dell’accertamento della falsità si tratta parimenti di motivi
manifestamente infondati, posto che, per giurisprudenza consolidata, l’operante
di P.G. è titolato ad esprimere, per le conoscenze che gli derivano dalla sua
abituale e specifica attività, apprezzamenti o giudizi se questi sono inscindibili
dalla deposizione sui fatti ( Sez. 2, 44326/2010, rv. 249180) e che il bene
giuridico protetto è rappresentato dalla fede pubblica pertanto alcun altro
accertamento di natura tecnica era necessario ai fini del decidere.

siccome fondata sulle dichiarazioni di soggetti privi di competenze tecnico

Le considerazioni sopra esposte impongono la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso, cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 3.000,00.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 17/4/2018

P.Q.M.

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