Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20387 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 20387 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HUSKAJ LULIETA nato il 15/12/1961

avverso la sentenza del 18/01/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto

Hyskaj Luljeta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze
del 18/1/2017, confermativa della sentenza del Tribunale di Arezzo che l’aveva
condannata in ordine di delitti di rapina impropria e lesioni , alla pena ritenuta di
giustizia, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed
e) cod. proc. pen.; deduce la violazione di legge e la contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del

alla mancata rilevazione della prescrizione in relazione al reato di cui all’art. 582
c.p., maturata prima della sentenza di appello, sul punto il ricorrente in data
27/372018 ha depositato una memoria.
Il ricorso è parzialmente ammissibile avuto riguardo alla eccepita
prescrizione in ordine al delitto di lesioni, estinto alla data del 2/8/2015 e nel
resto manifestamente infondato. Nel ricorso viene prospettata una valutazione
delle prove diversa e più favorevole alla ricorrente rispetto a quella accolta nella
sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si
ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito
preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da
vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non
emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece,
l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è
pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla
responsabilità dell’imputata in ordine al fatto ascrittole; in tal senso si è fatto
riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali si è ritenuto che il
fatto contestato integrasse il delitto di rapina impropria (Sez. 2, n.46412/2014,
Rv. 261021); mentre con riguardo alla prescrizione, si rileva che la stessa è
maturata , con riguardo al delitto di lesioni, prima della sentenza di appello ,
conseguentemente va eliminata la relativa pena .
La Corte di cassazione, infatti, qualora non siano necessari nuovi
accertamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione
della pena, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 620, lett. I), cod. proc.
pen., come sostituito dall’art. 1, comma 67, della legge n.103 del 2017, sulla
base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito. Sez. 2
n. 4594 del 17/01/2018, Rv. 272019).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art.
582 c.p. ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione ed euro 100 di

fatto in termini di rapina impropria consumata e non tentata e con riferimento

multa , rideterminando la pena inflitta alla ricorrente in anni due di reclusione ed
euro 600 di multa .
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Roma, 17/4/2018

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