Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20386 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20386 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MYRTEZAI GENTIAN nato il 12/05/1981 a ELBASAN( ALBANIA)

avverso la sentenza del 27/09/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto

Gentian Myrte–Zai ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Perugia del 27/9/2016 confermativa della sentenza del GIP del Tribunale di
Perugia in data 23/9/20009 con la quale, in esito al giudizio abbreviato , era
stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di ricettazione
e riciclaggio, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b)
c.p.p. in relazione agli artt. 192 e 530 c.p.p. avendo il giudice di merito

elementi di dubbio ; e violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione
per la ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato .
Il ricorso è inammissibile , nel ricorso viene prospettata una valutazione
delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella
sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si
ripropongono, genericamente, questioni di mero fatto che implicano una
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione
esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della
Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità,
risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del
quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento
alla responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti ascrittigli; in tal senso si è fatto
riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali il Gentian , dovesse
essere ritenuto l’affittuario dell’immobile presso il quale vennero rinvenuti i corpi
di reato, mentre non poteva darsi credito alle dichiarazioni dai testi assunti dalla
difesa, i quali avevano riferito circostanze tra loro non convergenti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 3000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 17/4 dicembre 2018

affermato la penale responsabilità dell’imputato, nonostante la presenza di

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