Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20385 del 19/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20385 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NESCA AMEDEO N. IL 20/01/1968

eutX. Ca

avverso la sentenza n. 528/2014 CORTE APPELLO Fa-31ST. di
TARANTO, del 16/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 19/04/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione
con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è generico.
Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare
gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie, il motivo é privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod.
proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa
delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19.04.2016

La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 16.12.2014,
in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Taranto in data 22.01.2014 nei
confronti di Nesca Amedeo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
riduceva la pena inflitta nella misura di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 1.500,00
di multa per i reati di cui ai capi A (art. 572 c.p.), B (art. 582 c.p.) e D (artt. 81, 629 c.p.).

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