Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20385 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20385 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
VASILE MARIUS ADRIAN nato il 09/07/1985
SECELEANU DOINA nato il 03/02/1992
avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Data Udienza: 17/04/2018
In fatto e in diritto
Vasile Marius Adrian e Seceleanu Doina ricorrono avverso la sentenza
della Corte di Appello di Firenze del 7/2/2017 con la quale in parziale riforma
della sentenza del GIP del Tribunale di Arezzo del 28/4/2016, era stata
rideterminata la pena a loro inflitta in ordine ai delitti di rapina aggravata , in
anni 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno , chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deducono
generiche e per la ritenuta recidiva .
I ricorsi sono inammissibili perchè generici : nella sentenza risultano
affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state
proposte in appello. Deve, infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per
cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni
che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già
pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in
ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione,
che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art.
606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen.
Con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti
generiche deve ricordarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere
esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non
contraddittoria, come è avvenuto nel caso di specie, non può essere sindacata in
Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno
dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6 n.
42688/2008, Rv. 242419; Sez. 2 n. 3609/2011, Rv. 249163). Ed ancora si è
affermato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti ( nella specie le modalità del fatto e l’intensità del dolo), rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.4, n. 34364 del
16/6/2010, Rv. 248244; Sez. 3, 28535/2014, Rv. 259899; Sez. 5, n.
43952/2017, Rv. 271269).
Quanto poi alla ritenuta recidiva il giudice ha ben evidenziato i motivi per
cui non potesse escluderla, essendo stata evidenziata, al riguardo, la spiccata
capacità a delinquere degli imputati ed il tempo di consumazione dei reati, che li
la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti
rendeva meritevoli dell’applicazione della contestata aggravante.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
delle ammende.
Roma, 17/4/2018
processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla Cassa