Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20383 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20383 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANOUO MALAMINE nato il 21/03/1980

avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto

Sanouo Malamine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Genova del 27/4/2017 confermativa della sentenza del Tribunale di Genova del
20/5/2014 con la quale , in esito al giudizio abbreviato, era stato condannato
alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa in ordine ai delitti di cui
agli artt. 474 e 648 cpv. c.p., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,
comma 1 lett. b) c.p.p. ; deduce l’erronea applicazione della legge con riguardo

Sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa
Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,
come è avvenuto nel caso di specie, non può essere sindacata in Cassazione
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi
fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6 n. 42688/2008, Rv.
242419; Sez. 2 n. 3609/2011, Rv. 249163). Ed ancora si è affermato che nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario
che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ( nella specie la
configurazione dei fatti ed il numero complessivo dei pezzi sequestrati , oltre al
precedente penale specifico a carico dell’imputato), rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.4, n. 34364 del 16/6/2010, Rv.
248244; Sez. 3, 28535/2014, Rv. 259899; Sez. 5, n. 43952/2017, Rv. 271269).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro tremila euro alla Cassa
delle ammende.
Roma, 17/4/2018

›il

al diniego delle circostanze attenuanti generiche .

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