Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20383 del 04/02/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20383 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno
nei confronti di
Amato Anna, nata a Nocera Inferiore il 1128/01/1972
avverso la sentenza del 18/12/2012 del Tribunale di Nocera Inferiore;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio impartendo
l’ordine di demolizione omesso;
udito per il ricorrente
Data Udienza: 04/02/2015
RITENUTO IN FATTO
1. 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno ricorre per
cassazione impugnando la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa in data
18 dicembre 2012 dal tribunale di Nocera Inferiore che ha applicato, su accordo
delle parti, ad Anna Amato la pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di
reclusione ed euro 5.00,00 di multa, in aumento per la continuazione con i fatti
già giudicati con le sentenze n. 107 del 2009 e n. 613 del 2010, per i reati
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, omettendo di disporre la demolizione del
manufatto abusivo.
2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza il Procuratore generale presso
la Corte di appello di Salerno articola un unico motivo di gravame, qui enunciato,
ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari
per la motivazione.
Con esso il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1,
lettere b) cod. proc. pen. lamentando che il tribunale aveva omesso di applicare
le sanzioni accessorie dell’ordine di demolizione delle opere ai sensi del D.P.R. n.
380 del 2001, art. 31.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere
abusive di cui alla citata norma, il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la
demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale ricorrente, con
ampi richiami ai consolidati precedenti di questa Corte, l’art. 445 cod. proc. pen.
equipara la sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di
condanna, con la conseguenza che l’ordine di demolizione di un manufatto
abusivo di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, va disposto
anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti.
In proposito questa Corte (v. per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009,
P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume rilievo il
fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo
intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non
suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti
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previsti dagli articoli 349 cpv. cod. pen., 44 lett. b), 64 – 71, 65 – 72 e 93 – 95
stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del
patteggiamento.
3. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente
all’omesso ordine di demolizione, ordine che il Collegio dispone ai sensi dell’art.
620 lett. I) cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, P.G. in proc. Costi,
Rv. 246769).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine
di demolizione del manufatto abusivo, ordine che impartisce.
Così deciso il 04/02/2015
P.Q.M.