Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20382 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20382 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BRIKI HAMDI nato il 21/05/1994
MEINI MICHELA nato il 28/07/1991 a LIVORNO
avverso la sentenza del 31/03/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Data Udienza: 17/04/2018
IN FATTO E IN DIRITTO
Briki Hamdi e Meini Michela ricorrono avverso la sentenza della Corte di
Appello di Firenze del 31/3/2017 che, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, riduceva la pena inflitta alla ricorrente Meini, confermando nel resto l’
affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al delitto di rapina
aggravata, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)
ed e) cod. proc. pen.; deducono la violazione di legge e la manifesta illogicità
particolare le dichiarazioni della p.o. e con riguardo alla omessa motivazione
circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche .
Il ricorso sono inammissibili in quanto generici e manifestamente
infondati . Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità degli imputati in
ordine ai fatti a loro ascritti; in tal senso la Corte territoriale dà, adeguatamente,
atto del vaglio di credibilità al quale è stata sottoposta la deposizione della
persona offesa, il cui narrato veniva confermato da testimoni.
In tema di valutazione della prova testimoniale, è costante orientamento della
giurisprudenza di legittimità, che a base del libero convincimento del giudice
possono essere poste le dichiarazioni della persona offesa, la cui deposizione,
pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia
essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un
attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva ( Sez. Unite 41461/2012,
Rv. 253214; Sez, 6 27322/2008, Rv. 240524; Sez. 6 , 443/2004, Rv. 230899)
Sez. 3, n. 3348/2003, Rv. 227493).
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Quanto al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze
attenuanti generiche il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra
riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto,
rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della gravità
della motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di prova , in
delle condotte. Nessuna contraddittorietà si ravvisa nella dovendosi ricordare che
la funzione delle circostanze attenuanti generiche è proprio quella di rendere la
pena il più aderente possibile alle caratteristiche del fatto concreto, mitigandone,
ove occorra, la consistenza , ebbene tale necessità deve ritenersi il giudice abbia
escluso .
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle ammende.
Roma 17/4/2018
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente