Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20381 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20381 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRANIERO MICHELE nato il 10/04/1963 a LIVORNO
avverso la sentenza del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Data Udienza: 17/04/2018
IN FATTO E IN DIRITTO
Graniero Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Firenze del 3/3/2017 con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Lucca del 17/8/2014 , è stata ridotta la pena a lui inflitta in ordine ai delitti di
estorsione aggravata , chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b) cod. proc. pen.; deduce la violazione di legge in relazione al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
infondato il motivo proposto. Difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la
pena come rideterminata ( anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 800 di
multa), considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto,
rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della gravità
delle condotte, del danno, non solo patrimoniale cagionato e del negativo
comportamento processuale. E sul punto, conformemente all’orientamento
espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di
circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un
giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle
sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa
motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in
Cassazione ( Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n.
3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 17/4/2018
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
Lucia Aielli
Il Presidente
D
enico Gallo
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Il Consigliere est.