Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20380 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20380 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SHEHAJ FATOS nato il 03/02/1968 a KOCUL VLORE( ALBANIA)

avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto
Shehaj Fatos ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze
del 24/10/2016 , confermativa della sentenza del Tribunale di Arezzo del
4/3/2011 con la quale era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, in
ordine a più reati di cui all’art. 55 c. 9 L. 231/2007 , chiedendone l’annullamento
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce la
mancanza e manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla valutazione
delle prove ed alla ritenuta sussistenza del dolo nonchè in ordine al mancato

dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 c.p..
Il ricorso è inammissibile perchè generico limitandosi il ricorrente a ripercorrere
gli stessi motivi di doglianza già proposti in sede di appello ed ivi adeguatamente
superati. Si deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli
stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza
oggetto di ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2
11951/2014, rv. 259425).
Nella specie la Corte di merito ha sottolineato che l’intervenuta sottoscrizione
della ricevuta della carta di credito da parte del ricorrente, non escludeva affatto
il dolo , trattandosi di condotta determinata dalla specifica richiesta del Frasconi
che in caso contrario si sarebbe viepiù insospettito , così pure con riguardo al
mancato riconoscimento , in regime di prevalenza , delle circostanze attenuanti
generiche e dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 c.p., la Corte d’appello
ha motivatamente espresso il suo giudizio avendo riguardo alla condotta
delittuosa dell’imputato complessivamente intesa ed agli effetti pregiudizievoli
derivati (Sez. 2, 21014/2010, rv. 247122, Sez. 5, n. 24003/2014 Rv. 260201),
dovendosi peraltro ribadire che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di
comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell’esercizio
del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen. scelga la soluzione
dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più
idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ( Sez. 2 n.
31531/2017, Rv. 270481; Sez. Unite 10713/2010, rv. 245931).
All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 3.000,00.

riconoscimento delle circostanze attenuati generiche in regime di prevalenza e

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle ammende.

Roma, 17/4/2018

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