Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20378 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20378 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARTINEZ TORRES MARCELO ALEXANDER nato il 22/11/1982
avverso la sentenza del 11/07/2017 del TRIBUNALE di FERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Data Udienza: 17/04/2018
In fatto e in diritto
Martinez Torres Marcelo Alexander ricorre avverso la sentenza del Giudice
del Tribunale di Fermo del 11/7/2017 con la quale, sull’accordo delle parti ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti, la pena di mesi
quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, da aggiungersi in continuazione
con la pena applicata con sentenza del 2/2/2017 passata in giudicato il
28/2/2017, così per una pena complessiva di mesi otto di reclusione ed euro
chiedendone l’annullamento , deduce la violazione di legge in relazione all’art.
129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile.
Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902; Sez. 5 31256 del 25/6/2013, Fede , rv. 256359); nel caso di specie,
dalla lettura della sentenza impugnata, non si ravvisa alcuna causa di
proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
espressamente valutata dal giudice di merito.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 2000,00 .
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 17/4/2018
400,00 di multa per il capo a) e giorni venti di arresto per il capo b),