Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20377 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20377 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI MAIO NICOLO’ N. IL 12/07/1981
avverso l’ordinanza n. 23/2015 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
26/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
– – e e usioni del PG Dott

Data Udienza: 28/04/2015

,

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. E. Scardaccione che ha chiesto rigettarsi il
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorrono per cassazione – con atti separati ma di identico contenuto – tanto
l’indagato, quanto il suo difensore. Essi deducono:
a) carenza dell’apparato motivazionale e violazione di legge in ordine al delitto di cui all’articolo
416 bis cp (capo 22),
b) identica censura in ordine al delitto di cui al capo 31 in quanto l’indagato non ha preso parte
alle conversazioni intercettate. D’altra parte, la sua mera presenza all’esterno dei locali
dell’impresa nei cui confronti sarebbe stata avanzata richiesta estorsiva è una condotta priva di
significato. Quanto al delitto di cui al capo 37, dalle stesse intercettazioni, emerge che non è
stato possibile ottenere alcunché dai titolari dell’attività New Dimension; quanto al capo 43, è
evidente che il titolare della ditta pretesannente estorta ebbe a riferire di essersi rivolto ad altri
soggetti,
c) violazione degli articoli 629 cp e 192 cpp nonché carenza dell’apparato motivazionale in
relazione ai capi 36 e 40, atteso che, con riferimento al primo, dalle intercettazioni,
emergerebbe che si sia trattato di un debito di C 129.000, in relazione al quale Di Maio
avrebbe tentato di ottenere la restituzione, senza porre in atto alcuna attività estorsiva; con
riferimento al secondo, nessun cenno viene fatto alla condotta del ricorrente e comunque il
rintraccio e la restituzione all’avente diritto (Tripoli Paolo) del furgone sottrattogli non fu
accompagnato da alcuna attività intimidatrice o minacciosa,
d) violazione dell’articolo 73 TU 309/90 e carenza dell’apparato motivazionale,
e) violazione degli articoli 273, 274 ss. cpp e carenza dell’apparato motivazionale in ordine alle
esigenze cautelari o alla possibilità di applicare misura meno afflittiva, atteso che il tribunale
del riesame si è trincerato dietro una motivazione stereotipa non chiarendo per qual motivo il
ricorrente avrebbe potuto in concreto reiterare la condotta criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che la sentenza di parziale annullamento con rinvio da
parte della prima sezione di questa corte è relativa unicamente ai reati di cui ai capi 31, 36,37,
40,41 e 43, avendo la predetta sezione rilevato carenza di un adeguato apparato
motivazionale. Trattasi di condotte qualificate come estorsioni o tentate estorsioni, variamente
aggravate. La prima sezione ha anche rilevato la parziale insufficienza della motivazione in
ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento ai predetti reati.
Nel resto il ricorso è stato rigettato. Ne consegue che le censure relative ai reati di cui ai capi
diversi da quelli sopra elencati non potevano certamente essere formulate e, in quanto tali,
devono, senza dubbio, essere ritenute inammissibili. Ci si riferisce specificamente alle censure
sopra catalogate sub a) e d).
2. Tanto premesso, anche le residue censure vanno considerate inammissibili per
genericità e manifesta infondatezza
Invero:
quanto al capo 31, il provvedimento impugnato chiarisce che era stato proprio il
ricorrente a contattare per primo il titolare di un’impresa di pompe funebri formulando
la richiesta estorsiva e che, successivamente, lo stesso – insieme ad altri associati – si
era recato presso la predetta ditta per riscuotere quanto promesso. Il fatto che Di Maio

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Palermo, decidendo
a seguito di sentenza di annullamento parziale con rinvio emssa in data 5 novembre 2014 dalla
prima sezione di questa corte di cassazione, ha parzialmente accolto la richiesto di riesame
proposta nell’interesse di Di Maio Nicolò, annullando la ordinanza impositiva con riferimento
solo ai reati di alcuni capi dell’atto di incolpazione, riqualificando il reato di cui al capo 41 in
tentata estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 7 DL 152/91, escludendo la medesima
aggravante in relazione al reato di cui al capo 40.

-

3. Per quel che attiene la motivazione in ordine alle esigenze cautelari, il tribunale del
riesame, a fol. 23 ss., fa riferimento al profondo inserimento dell’indagato in un’associazione di
tipo mafioso, da cui deriva, non illogicamente, l’esigenza di tutelare l’acquisizione delle prove,
salvaguardando le vittime dei tentativi estorsivi o delle estorsioni consumate dalla capacità di
intimidazione e condizionamento che ben potrebbe promanare dal Di Maio, in quanto soggetto
che non agisce da solo, ma spalleggiato da delinquenzialmente validi sodali e inserito in una
temibile associazione malavitosa (cosa nostra). Le inevitabili esigenze di approfondimento
investigativo vengono ritenute, non illogicamente, incompatibili con il permanere in libertà o
con la concessione di un, sia pur limitato, spazio di operatività all’indagato.
4. Conclusivamente dunque il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità e il ricorrente va
condannato alle spese del grado e al versamento di somma in favore della cassa ammende,
somma che si stima equo determinare in C 1000.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui al primo comma ter dell’articolo 94 disp.
att. cpp.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di C 1000 in favore della cassa delle ammende;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui al primo comma ter dell’articolo 94 disp. att.
cpp.

Così deciso in Roma, camera di consiglio in data 28 aprile 2015.

non sia entrato nell’esercizio, ma abbia vigilato all’esterno, ovviamente non può essere
indicativo della sua estraneità;
quanto al capo 36, si legge nel provvedimento impugnato che dalle intercettazioni
effettuate emerge che proprio il ricorrente aveva ottenuto la “messa a posto”
dell’imprenditore nei cui confronti era stata avanzata la richiesta estorsiva;
quanto al capo 37, il tribunale del riesame, riportando un brano della conversazione
intercettata, evidenzia come Di Maio fosse profondamente coinvolto nell’estorsione in
danno del titolare dell’esercizio commerciale New Dimension, atteso che si interessava
della somma da richiedere e faceva presente che il predetto titolare aveva opposto
resistenza;
quanto al capo 40, il collegio cautelare chiarisce che il ricorrente e i suoi sodali si
dettero da fare per ritrovare il furgone trafugato al Tripoli e che allo stesso lo
restituirono solamente in cambio di una (certamente non dovuta) somma di denaro;
quanto al capo 41, dalle intercettazioni effettuate e dal servizio di osservazione
espletato dalla polizia giudiziaria è emerso, secondo quanto si legge a foll. 14 e 15 del
provvedimento impugnato, il profondo coinvolgimento del Di Maio in relazione alla
vicenda estorsiva in esame;
quanto al capo 43, ancora una volta dalle intercettazioni emerge, per quel che si legge
a fol. 16 del provvedimento ricorso, il pieno coinvolgimento del ricorrente nell’attività
estorsiva in danno di Mattina Filippo.

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