Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20375 del 23/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20375 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELLONE CALOGERO N. IL 14/12/1967
avverso la sentenza n. 6151/2014 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,
del 08/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
te/sentite le conclusioni del PG Dott.
trén

c-O-s- -k-n

f_c

Udit i difensor Avv.. ViTE L.–L-0

(ts-e-e5i_A-0

-Q-

kg C-3-H

Data Udienza: 23/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Calogero BELLONE, tramite il difensore procuratore speciale, ha proposto ricorso
straordinario avverso la sentenza della prima sezione penale di questa corte in data 87-2014, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal predetto avverso la
sentenza 9-10-2013 della Corte d’Assise di Appello di Caltanissetta nella parte in cui lo
aveva riconosciuto responsabile dei reati di omicidio e tentato omicidio (capo A) e

2. Il ricorrente lamenta errore di fatto per essere state utilizzate quali riscontri alle
chiamate di correo le spontanee dichiarazioni di un imputato, Legzouli Radouane,
nonostante il divieto di cui all’art. 526 comma 1 bis, cod. proc. pen. (che investe le
dichiarazioni rese da chi si sia sempre volontariamente sottratto all’esame delle parti),
dichiarazioni erroneamente percepite come esame dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che il ricorso straordinario è proponibile, in conformità alla natura
eccezionale di tale tipo di gravame, soltanto in caso di errore percettivo causato da una
svista o da un equivoco in cui la corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti
interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo
della volontà che, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, abbia i
condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso
(Cass. Sez. U, 37505/2011, Rv. 250527; Sez. U, 16103/2002, Rv.221280).
2. Alla stregua di tale principio, pienamente condivisibile perché in linea con la

rado

dell’istituto, va osservato che la doglianza proposta si muove al di fuori dei confini di
tale circoscritto perimetro.
3. Invero il ricorrente etichetta come errore di fatto quello che è semmai, un errore di
diritto consistito nel ritenere utilizzabili contro terzi le dichiarazioni di un imputato che
questa corte, nella sentenza oggetto del ricorso straordinario, ha qualificato come
spontanee, senza affatto scambiarle, per una svista, per un interrogatorio o per un
esame. L’eventuale violazione di legge, in cui peraltro sarebbero incorsi già i giudici di
merito che quelle dichiarazioni avevano utilizzato a -peraltro ulteriore e non unicoriscontro delle chiamate di correo, era quindi deducibile con gli ordinari mezzi di
impugnazione.
4. E’ vero che l’errore materiale o di fatto può avere ad oggetto una questione rilevabile di
ufficio -quale, come nella specie, l’inutilizzabilità di un atto-, ma solo se nei motivi del
ricorso ordinario sia stata, sia pure incidentalmente, adombrata la questione non
dedotta. (Cass. 11030/2012 relativa a fattispecie in cui la corte ha escluso la possibilità
di rilevare l’applicazione da parte del giudice di merito di una pena illegale, in presenza

2

detenzione e porto di armi (capo B).

di motivi di ricorso attinenti alla sola affermazione di responsabilità e non anche alla
pena).
5. Il che nel caso in esame neppure il ricorrente assume essersi verificato.
6. Il gravame, funzionale alla segnalazione di una fuorviata rappresentazione percettiva, si
risolve quindi, nella fattispecie, nella critica a profili della decisione estranei all’area
dell’errore di fatto, ed attinente, se mai, a quella dell’errore di giudizio, incompatibile
con la natura del rimedio ex art. 625 bis cod. proc. pen..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616
cod. proc. pen. determinandosi in € 2000, in ragione delle doglianze sollevate con il
mezzo di impugnazione straordinario, la somma in favore della cassa ammende.

P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23-4-2015

7.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA