Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20375 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20375 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
TACI ARDIT nato il 20/09/1987
KOLA EDMIR nato il 30/01/1988
SALIU ERGYS nato il 31/01/1993

avverso la sentenza del 23/03/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

IN FATTO E IN DIRITTO
6Taci Ardit Kola Edmir e Saliu Ergs ricorrono avverso la sentenza della
Corte d’appello di Ancona del 23/3/2015 confermativa della sentenza del GUP
del Tribunale di Fermo del 14/3/2014 con la quale sono stati condannati alle
pene ritenute di giustizia in ordine ai delitti a loro rispettivamente ascritti„
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc.
pen.; deducono il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione alla

al diniego delle circostanze attenuanti generiche ( tutti e tre i ricorrenti) .
I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo la Corte d’appello ha correttamente applicato il
principio secondo il quale in tema di concorso di persone nel reato, la
responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo
quando l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo
indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che
non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della
condotta criminosa concordata, laddove la condotta criminosa preventivata dai
correi, nel caso di specie, ( furto in abitazione al cui interno si trovavano i
proprietari, con strumenti da scasso e atti ad offendere) , dimostrava che essi
avevano previsto e accettato il verificarsi del fatto più grave ( Sez. 2, n.
48330/2015, Rv. 265479 ; Sez. 2 3167/2013, Rv. 258604).
Quanto poi al diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte
d’appello , contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente ha evidenziato tutti
gli elementi ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti ( la spiccatissima
capacità a delinquere dei correi, il grave precedente specifico a carico del Kola),
evidenziando che le circostanze attenuanti generiche, per loro natura deputate a
consentire al giudice di adeguare la pena al fatto in relazione a peculiari
connotazioni del fatto e della personalità del soggetto, non possono mai darsi per
scontate facendone derivare un obbligo per il giudice di motivare il loro diniego,
quanto piuttosto è il loro riconoscimento che impone l’apposita motivazione
avuto riguardo ad elementi positivi giustificativi di un trattamento sanzionatorio
più mite , elementi positivi nel caso di specie mancanti (Sez.6 n. 34364/2010,
Rv. 248244; Sez. 3 n. 28535/2014, Rv. 259899; Sez. 5 , n. 43952/2017, Rv.
271269).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,

ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato ( Kola e Taci) e in ordine

considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 3.000,00 ciascuno .

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla Cassa

Roma 17/4/2018

delle ammende.

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