Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20374 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20374 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SINGEREAN IOAN LIVIU nato il 27/09/1984

avverso la sentenza del 26/04/2017 del TRIBUNALE di FERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto

Singerean Ioan Liviu Scotti Francesco ricorre avverso la sentenza del
Tribunale di Fermo del 26/4/2017 con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti, la pena di anni 4 e mesi
9 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 416,
582, 585 56, 614 56, 629 c.2 c.p. ed altro) , chiedendone l’annullamento,
deduce la violazione di legge in relazione agli artt.179, 516 , 129 c.p.p.

Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. >> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902; Sez. 5 31256 del 25/6/2013, Fede , rv. 256359); nel caso di specie,
dalla lettura della sentenza impugnata, non si ravvisa alcuna causa di
proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
espressamente valutata dal giudice di merito, né tanto meno sono ravvisabili
violazioni del diritto di difesa per effetto modifica dell’imputazione operata dal
P.M., in relazione al capo 1): ex art. 416 c.p. anziché 416 bis c.p. e per
l’eliminazione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/1991 rispetto
alle quali il ricorrente non risulta avere interesse ad impugnare infatti è
inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione avverso la
sentenza di condanna per un reato proposto dall’imputato per dedurre che il
fatto contestato ed accertato, integra gli estremi di diverso reato, per il quale sia
prevista una pena edittale più grave ( Sez. 2 , n. 12993/2013,Rv. 255544).
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 3000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 17/4/2018

Il ricorso è inammissibile.

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