Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20373 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20373 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZHANG YINGXIAO nato il 27/01/1980 a ZHEJANG ( CINA)

avverso la sentenza del 06/02/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 17/04/2018

N. 439 2-0:

I ,1 r.7
FATTO e DIRITTO

1. Zhang Yingxiao, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione contro la sentenza in epigrafe, deducendo: a) la violazione dell’art.
474 cod. pen., sotto il profilo del travisamento della prova, in quanto la merce
sequestrata non presentava elementi di contraffazione rispetto a marchi famosi;
b) la violazione dell’art. 648/2 cod. pen. per non avere la Corte motivato in

2. Il ricorso è inammissibile essendo le suddette censure manifestamente
infondate posto che:
Ad a: non è configurabile alcun travisamento della prova in quanto la Corte
ha preso in esame la censura e, conformemente alla sentenza di primo grado, ha
ritenuto con giudizio incensurabile che «i marchi presenti sulla merce
sequestrata riproducono pedissequamente nel loro aspetto esteriore quelli di
pertinenza delle note griffe indicate nel verbale di sequestro»
Ad b: la richiesta di concessione dell’attenuante di cui all’art. 648/2 cod.
pen. deve ritenersi implicitamente disattesa alla stregua dell’ampia motivazione
addotta dalla Corte in ordine al trattamento sanzionatorio del tutto incompatibile
con la suddetta attenuante (pag. 6).

3. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
3.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018

ordine alla richiesta di concedere la suddetta attenuante.

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