Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20373 del 15/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20373 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SULCA TITO JUAN DELFIN N. IL 14/12/1968
CRUZATTI LEAL JOHN FRITZ MEDIAN N. IL 22/01/1974
QUISPE SALINAS CARLOS ALBERTO N. IL 14/01/1975
avverso l’ordinanza n. 2516/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
12/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/04/2015

Il Procuratore generale della Corte dì cassazione, dr. Alberto Cardino, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma rigettava

la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in
carcere nei confronti di Sulca Tito Juan Delfin, Cruzatti Leal John Fritz

articoli 588, 582, 585 e 576 del codice penale, per fatti commessi in
Roma il 29 agosto 2014; il pubblico ministero presentava appello, che il
tribunale di Roma accoglieva, ordinando l’applicazione della misura del
divieto di dimora nel comune di Roma, con sospensione fino alla
definitività della decisione. Contro l’ordinanza del tribunale del riesame
propongono ricorso per cassazione i predetti indagati.
2.

Sulca Tito Juan Delfin denuncia mancanza, contraddittorietà o

manifesta illogicità della motivazione laddove non ha tenuto conto della
sua situazione clinica, che, a causa della mancanza di quattro dita della
mano sinistra e di una grave invalidità al braccio destro, non può certo
compiere reati dello stesso genere di quelli per cui si procede. La misura,
poi, sarebbe sproporzionata rispetto al concreto apporto partecipativo
del ricorrente nei fatti per cui si procede, oltre che gravemente lesiva dei
suoi diritti di malato.
3. Cruzatti Leal John Fritz Median e Quispe Salinas Carlos Alberto
propongono congiuntamente un ricorso a mezzo del difensore,
lamentando la contraddittorietà della motivazione laddove individua
nelle modalità del fatto e nella personalità degli indagati la ragione
dell’accoglimento del ricorso dell’individuazione della misura del
divieto di dimora nel comune di Roma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

i.. Il ricorso di Sulca Tito Juan Delfin è inammissibile non solo a causa
della sua estrema genericità e mancanza di autosufficienza, essendo
invocata una menomazione fisica in alcun modo supportata da
documentazione medica, ma altresì per esservi, sul punto, idonea
motivazione da parte del tribunale di appello, il quale non ha omesso di
rimarcare i plurimi precedenti penali dell’indagato; in ogni caso, la
1

Median e Quispe Salinas Carlos Alberto, in relazione alle contestazioni ex

mancanza di alcune dita di una mano non può certo impedire episodi
violenti, così come l’invalidità ad un braccio, peraltro nemmeno
specificata. Generiche, altresì, sono le contestazioni sulla proporzionalità
della misura, nonché le censure di merito sulla lesione dei diritti del
Sulca quale malato, non essendo in alcun modo specificato per quale
motivo egli necessiti di assistenza continuativa e perché la famiglia non
possa seguirlo al di fuori del Comune di Roma.
2. Anche il ricorso di Cruzatti Leal John Fritz Median e Quispe Salinas

genericità e perché non spiega affatto per quale motivo la
rinotiVaZiohé -del tribunale Sarebbe contraddittoria.
3. Ne consegue che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.),
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007,
Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.
4. In considerazione del fatto che il provvedimento emesso dal
tribunale di appello diventa definitivo ed eseguibile, si dà mandato alla
cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 del regolamento di
esecuzione al codice di procedura penale.

p.q.m.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 del
regolamento di esecuzione al codice di procedura penale.
Così deciso il 15/04/2015

Carlos Alberto è inammissibile, ancora una volta per la sua estrema

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