Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20372 del 10/04/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20372 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: PISTORELLI LUCA
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal difensore di:
Balestra Giuseppe, nato a Sarzana, il 19/3/1969;
Reinard Giosuè, nato a Lucca, il 20/3/1994;
avverso la sentenza del 12/5/2014 del Tribunale di Lucca;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Mario Pinelli, che ha richiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lucca ha applicato a Balestra Giuseppe e
Reinard Giuseppe la pena dagli stessi concordata con il pubblico ministero ex art. 444
c.p.p. in relazione ad una serie di furti e tentati furti aggravati ritenuti in continuazione
tra loro.
Data Udienza: 10/04/2015
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati a mezzo del comune difensore deducendo
violazione di legge e vizi della motivazione. Si lamenta in particolare il riconoscimento
dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 5 c.p. in relazione ai fatti di cui ai punti 3 e 4
dell’atto innputativo nonostante gli stessi, per come contestato, risulterebbero
commessi dai soli imputati e senza il concorso di altre persone. In secondo luogo viene
eccepito che il giudizio di bilanciamento per la posizione del Reinard sarebbe stato
svolto anche tenendo conto della recidiva invero mai contestatagli. Infine difetterebbe
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere rigettati.
2. Inammissibili sono in realtà le doglianze inerenti il difetto di motivazione sul calcolo
della pena applicata. Va infatti ribadito come, in tema di patteggiamento, sia
inammissibile l’impugnazione della sentenza che applica la pena nella misura finale
esattamente concordata dalle parti (Sez. 6, n. 6157 del 14 gennaio 2013, Antonelli,
Rv. 254898).
3. Quanto alle altre censure mosse dei ricorrenti le stesse risultano invero infondate.
Infatti l’aver riferito l’aggravante alle contestazioni di cui ai punti 3 e 4
dell’imputazione (anziché a quelle di cui ai punti 1 e 2,come sarebbe stato corretto) è
dovuto ad un mero refuso che non ha influito sul contenuto della decisione, atteso che
l’equivalenza delle attenuanti generiche concesse ad entrambi gli imputati è stata
correttamente riportata alle aggravanti rispettivamente riconosciute, come si evince
dal complesso della sentenza. Ed analoghe considerazioni devono essere svolte con
riguardo alla recidiva, contestata al solo Balestra e della quale parimenti si è tenuto
conto solo nel giudizio di bilanciamento effettuato nei suoi confronti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/4/2015
la motivazione in merito alla determinazione della pena applicata.