Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20371 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20371 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SILENTI MARIO nato il 05/10/1994 a POMPEI

avverso il decreto del 22/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto
Silenti Mario ricorre avverso il decreto della Corte d’appello di Roma
22/6/2017 che ha confermato il decreto di applicazione della misura di
prevenzione della sorveglianza speciale applicata dal Tribunale di Roma,
chiedendone l’annullamento ex art. 606 lett. e) c.p.p., per l’omessa e
manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla richiesta avanzata
in via subordinata dalla difesa di annullare la revoca della patente di guida
ed alla insussistenza dei presupposti applicativi della misura non essendo il

sostentamento .
Il ricorso è inammissibile .
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento in materia di misure di
prevenzione è proponibile esclusivamente per violazione di legge, vizio,
quest’ultimo, nel quale è compreso, per consolidata lezione interpretativa di
questa Corte, quello della motivazione solo nella ipotesi in cui essa sia del
tutto omessa ovvero apparente (sez. 6 n.35044 del 8/3/2007, Rv. 237277;
sez. 5 n. 19598 del 8/4/2010, Rv. 247514). Ciò comporta che non possono
essere dedotti, con il ricorso per cassazione, gli altri vizi della motivazione,
previsti come motivo di ricorso dall’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.
pen., quali la mancanza (parziale), la contraddittorietà o la manifesta
illogicità (sez. 6 n. 24250 del 4/4/2003, Rv. 225578). Tale limitazione ha
già superato il vaglio di costituzionalità per essere stata ritenuta la relativa
questione, sollevata con riferimento alla presunta violazione degli artt. 3 e
24 Cost., non fondata; nello specifico la Corte Costituzionale ha rilevato che
il procedimento di prevenzione, il processo penale ed il procedimento per
l’applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia
nel terreno processuale che nei presupposti sostanziali (Corte Cost. sent.
N. 321 del 2004); ciò ha consentito di ribadire il principio, già più volte
affermato (Corte Cost. ord. 132 e 352 del 2003), che le forme di esercizio
del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle
caratteristiche di ciascun procedimento, allorchè di tale diritto siano
comunque assicurati lo scopo e la funzione.
Ed il ricorso proposto, pur denunciando, oltre che l’inammissibile
vizio di motivazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.,
anche violazione di legge, contiene sostanzialmente soltanto censure alla
motivazione del provvedimento impugnato. Difatti le censure proposte
possono essere prospettate dinanzi a questa Corte di legittimità solo ove le

1

Silenti soggetto dedito a traffici delittuosi da cui trae mezzi del suo

stesse si traducano in una totale mancanza della motivazione del
provvedimento o in una motivazione apparente;

il chè nel caso di specie

non è tenuto conto del pertinente richiamo alle vicende giudiziarie che
connotano la personalità del Silenti e che hanno giustificato il giudizio di
pericolosità sociale.
A tutto ciò consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso,
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

il ricorrente va condannato al

3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle Ammende.

Roma, 17/4/2018

pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C

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