Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20371 del 10/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20371 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sull’impugnazione presentata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Rossano nel procedimento nei confronti di:
Capristo Natale, nato a Rossano, il 26/6/1974;

avverso la sentenza del 7/6/2010 del G.u.p. del Tribunale di Rossano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario
Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il G.u.p. del Tribunale di Rossano ha dichiarato il non
luogo a procedere nei confronti di Capristo Natale per il reato di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni – così riqualificata in udienza l’originaria imputazione di tentata
estorsione – per l’intervenuta remissione della querela.

Data Udienza: 10/04/2015

2. Avverso la sentenza il Procuratore della Repubblica di Catanzaro ha proposto
appello che la Corte d’appello di Catanzaro ha riqualificato ai sensi dell’art. 568 comma
5 c.p.p. come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte. Con
l’impugnazione il pubblico ministero lamenta l’irritualità dell’atto di remissione della
querela, atteso che la sottoscrizione della persona offesa, non presente all’udienza,
non era stata auténticata e comunque come invero, dopo una iniziale modifica
l’originaria imputazione di tentata estorsione fosse stata ripristinata dal titolare

estinto il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e comunque altrettanto
erroneamente_ avrebbe escluso la qualificazione del fatto come tentata estorsione
nonostante le risultanze probatorie evidenziassero come la condotta tenuta
dall’imputato trascendesse lo schema di quella prevista dall’art. 392 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. È infatti inammissibile l’impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da
quello prescritto, quando dall’esame dell’atto si tragga la conclusione che la parte
impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di
impugnazione non consentito dalla legge (Sez. 6, n. 7182 del 2 febbraio 2011, Pg in
proc. Beltrami e altri, Rv. 249452).
3. Dall’esame dell’atto di gravame risulta come effettivamente la volontà del pubblico
ministero fosse quella di appellare la sentenza, attesa la natura di alcune delle censure
proposte, con le quali sostanzialmente si lamenta il travisamento del fatto, vizio non
deducibile con il ricorso per cassazione e delle stesse richieste finali con le quali si
chiede al giudice dell’impugnazione l’affermazione della responsabilità penale
dell’imputato e la sua condanna,
. _ . di per sé incompatibili con la volontà di proporre
ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 10/4/2015

dell’azione penale. In tal senso, dunque, erroneamente il giudice avrebbe ritenuto

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