Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20370 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20370 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
CARELLA SALVATORE n. a Napoli il 10/9/1975
avverso la sentenza resa in data 31/5/2017 dalla Corte d’Appello di Napoli
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Napoli riformava quoad poenann la decisione
del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del concorso in sei
rapine pluriaggravate in danno di pensionati e lesioni aggravate, determinando la sanzione in
anni quattro,mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato personalmente, deducendo la violazione di
legge e il vizio della motivazione con riguardo al giudizio di penale responsabilità per i fatti
contestati e alla mancata determinazione della pena nei minimi edittali.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle doglianze proposte, prive del
minimo coefficiente di determinatezza indispensabile all’instaurazione del contraddittorio di
legittimità. Infatti, il ricorrente lamenta in guisa del tutto avulsa dalla peculiarità degli addebiti
il mancato vaglio del gravame difensivo in punto di responsabilità a fronte dell’esaustiva
motivazione della Corte territoriale che ha ricostruito i profili della partecipazione del prevenuto

Data Udienza: 17/04/2018

e indicato in dettaglio le fonti di prova che la sostanziano. Analogamente s’appalesano prive di
specificità le doglianze che concernono il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la
dosimetria della pena, profili scrutinati con ampio e logico supporto argomentativo.
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

P.Q.M.

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