Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2037 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2037 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BECCARO VANESSA N. IL 23/03/1970
avverso la sentenza n. 365/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 29/11/2012

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Beccaro Vanessa ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna
emessa dal giudice di primo grado per il reato ex art.372 cp.,
riducendo la pena, e ne denuncia la nullità per violazione di legge e
per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento
colpevolezza.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova,
operati dal giudice di merito in coerenza con l’accusa contestata e con
le risultanze acquisite e in maniera immune da profili di manifesta
illogicità della motivazione, attraverso un improprio richiamo al
materiale probatorio, non direttamente apprezzabile in questa sede.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di E 1.000,00.
P.

Q

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 29/11/2012
Il

sigliere est.

Il P

alla valutazione della prova, alla conferma del giudizio di

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